MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se sia possibile autenticare la firma sull’atto di vendita di un’imbarcazione registrata non in Italia ma nei registri polacchi.
L’articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 è titolato “Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati” e così dispone: “L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili REGISTRATI e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.”
L’articolo 7 ha quindi ampliato i soggetti che possono autenticare le sottoscrizioni riguardanti atti di vendita di beni mobili “registrati”, facendo venire meno l’obbligo di rivolgersi al notaio e passando questa nuova competenza anche agli uffici comunali (solitamente presso l’Ufficio Anagrafe), in particolare al funzionario incaricato dal Sindaco.
Si ricorda che, in base all’articolo 2683 del Codice Civile, sono beni mobili registrati in Italia:
Ne consegue che un autoveicolo con targa straniera o un’imbarcazione registrata in altro Stato non è assimilabile ad un bene mobile registrato in Italia e che pertanto non è prevista la competenza del funzionario incaricato dal Sindaco.
19 Settembre 2024
Andrea Dallatomasina
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INPS – 5 giugno 2025
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