Nota sul DL Pnrr-Scuola
ANCI – 5 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede se sia possibile trasportare sullo stesso pullmino alunni della scuola dell'infanzia e alunni della scuola secondaria di primo grado con la presenza di un accompagnatore, in considerazione dell’obbligo vigente per il trasporto dei bambini della scuola dell’infanzia.
Non è rinvenibile, nell’ambito dell’ordinamento normativo di settore, una disposizione che vieti espressamente il trasporto congiunto di alunni della scuola dell’infanzia con alunni della scuola primaria.
Al riguardo, infatti, il Decreto ministeriale 31 gennaio 1997, recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, all’articolo 2, prevede che:
“Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1 possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lo scuolabus o il miniscuolabus deve essere munito di idoneo posto per l'accompagnatore.
3. I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore”.
19 Settembre 2024
Avv. Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente n. QT1745, sintomo n. QT1823
ANCI – 5 giugno 2025
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Ministero dell’Interno - Comunicato del 30 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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