Correzione di un atto di morte

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
24 Settembre 2024

Abbiamo redatto un atto di morte per decesso avvenuto presso un’abitazione, considerando come data del decesso quella riportata nell’avviso di morte redatto dall'addetto delle Onoranze Funebri.

Successivamente ci viene recapitata la constatazione di decesso redatta dal medico, riportante quale data del decesso il giorno successivo a quello da noi indicato.

Ora ci viene chiesto di modificare la data di morte riportata sull’atto e su gli adempimenti successivi (annotazione, cancellazione anagrafica, certificati già emessi), pertanto si chiede come procedere.

Risposta

Il compito dell'Ufficiale di Stato Civile è quello di formare l'atto sulla base delle informazioni dichiarate da uno dei congiunti, persona convivente con il defunto, loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso (articolo 72 comma 2 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

Ricordo una vecchia, ma mai superata, Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 1/50/FG/15(87) del 25/03/1988 che diceva "Non è richiesto che nell’atto di morte si faccia menzione dell’avvenuta acquisizione del certificato del medico necroscopo che potrebbe non essere stato ancora emesso al momento della dichiarazione di morte".

La dichiarazione di morte deve essere resa entro le 24 ore, anche se il termine non è ordinatorio, e il certificato del medico necroscopo, previsto dall’articolo 74 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, può essere reso entro le 30 ore dal decesso ed è il documento necessario perché l’ufficiale dello stato civile possa autorizzare il seppellimento (o cremazione).

Quindi l'Ufficiale dello Stato Civile deve tempestivamente formare l'atto di morte desumendo i dati dalla documentazione che gli viene presentata o dalla dichiarazione che gli viene resa e può capitare che alcuni dati (spesso giorno e ora del decesso dichiarati) non coincidano con quelli indicati nel certificato necroscopico.

Si tratterebbe di un errore in cui l'Ufficiale dello Stato Civile sia stato indotto da errata documentazione a supporto e che deve essere corretta facendo ricorso alla procedura di correzione prevista dall’articolo 98 comma 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Il Ministero dell'Interno definisce gli errori che possono trovare rimedio nella correzione con la nota F/397/2008, in cui indica che “... in tutti i casi in cui vi sia una discrepanza chiaramente percepibile tra l'atto registrato dall'ufficiale di stato civile e la documentazione di supporto a tale atto, discrepanza che sia rilevabile ictu oculi, e che sia correggibile da parte dell'ufficiale dello stato civile utilizzando gli elementi contenuti nell'atto stesso o nella documentazione di appoggio e senza che la correzione porti ad un cambiamento dei diritti di status derivanti dall'atto o da esso evidenziati”. Subito dopo si precisa inoltre che “... si ritiene che la norma non intenda limitare la procedura di cui all'articolo 98 comma 1 ai soli casi in cui l'errore sia imputabile ad una svista dell'ufficiale di stato civile, potendo l'errore essere stato indotto anche dalla erroneità della documentazione ad egli presentata ...”.

Con la modifica introdotta dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il nuovo articolo 98 comma 1 riporta testualmente che "L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati. Con le stesse modalità l’ufficiale dello stato civile procede, inoltre, su istanza di chiunque abbia interesse, alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti."

La formula da utilizzarsi, dato che sul formulario non viene riportata, sarà “Ai sensi dell'articolo 98, comma 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, l'atto soprascritto (o circoscritto) viene corretto nel senso che dove è scritto: ...... deve leggersi ed intendersi......“.

Successivamente si darà avviso agli interessati (figli, coniuge, etc. a seconda del caso), al Procuratore e al Prefetto, come per qualsiasi altra correzione.

23 Settembre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3470, sintomo n. QD3505

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