Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiNell'anno 2025 l'ente bandirà due concorsi per l’Area Istruttori. Il primo a tempo pieno, il secondo part time a 50%. È possibile effettuare n. 2 progressioni verticali dalla categoria operatori (entrambe al 66.66%) ad istruttori sempre al 66.66%? È corretto il seguente calcolo: 100/100+ 50/100+66.66/100+66/100? Il risultato sarebbe 1.41 significa che solo una persona potrebbe fare la progressione oppure si deve ponderare considerando che sono part -time?
L’orientamento del Dipartimento della Funzione pubblica è nel senso che la percentuale del 50% da destinare al reclutamento dall’esterno deve essere calcolata per area di inquadramento e non con riferimento al totale dei dipendenti.
Questo orientamento è molto restrittivo e a parere di scrive non perfettamente coerente con l’art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa …” e quindi il 50% sarebbe riconducibile alle “posizioni” destinate al reclutamento mediante concorso, senza alcuna distinzione tra le aree di inquadramento. Tale disposizione viene poi riprodotta dall’art. 15 CCNL 16.11.2022.
In disparte questa diversa interpretazione, nel caso prospettato nel quesito se l’amministrazione complessivamente deve reclutare 4 posizioni nell’area degli istruttori, due di queste possono essere destinate alle progressioni verticali. Se invece le posizioni da reclutare sono 2, potrà essere attivata una sola progressione verticale.
23 settembre 2024
Dott. Angelo Maria Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7796, sintomo n. QP7890
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
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