Variazioni di bilancio per arretrati contrattuali al personale dipendente
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede se è possibile utilizzare avanzo per le seguenti spese:
- sostituzione pneumatici trattore: trattasi di spesa che si ricorre ogni circa 4-5 anni;
- spese energia elettrica: è arrivata una bolletta di energia elettrica che oltrepassa in modo considerevole le stime fatte. Sono in corso approfondimenti ma nel caso dovessi pagarla, la posso trattare come spesa straordinaria non ricorrente? Si configura come debito fuori bilancio? Attualmente la fattura è stata rifiutata.
Considerando che il riferimento all'avanzo di amministrazione deve intendersi riferito alla quota libera dell'avanzo, viene in evidenza l'articolo 187, comma 2, del TUEL, secondo il quale detta quota può essere utilizzata per le finalità di seguito indicate:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
La elencazione suddetta rappresenta un tassativo ordine di priorità, per cui l’utilizzo dell’avanzo per una qualsiasi delle fattispecie ivi indicate richiede che quelle elencate in precedenza risultino soddisfatte; ciò comporta che per poter legittimamente utilizzare la quota libera dell’avanzo per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (lettera d), la corrispondente delibera di applicazione dell'avanzo dovrà esplicitamente dare atto della non sussistenza:
a) di debiti fuori bilancio;
b) della necessità di adottare misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
c) di spese di investimento da finanziare.
Premesso quanto sopra dal punto di vista generale, si evidenzia che non c’è una norma che abbia provveduto a definire le spese correnti a carattere non permanente (lettera d) del citato articolo 187). Al riguardo può farsi riferimento all'allegato 7 al d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 il quale opera al punto 1, lettera g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi: sotto questo profilo può pertanto essere considerata non permanente - e quindi finanziabile con la quota libera dell’avanzo - la spesa relativa alla sostituzione dei pneumatici di un trattore stante la sua non ripetibilità annuale.
Ad analoga conclusione può pervenirsi relativamente alla spesa per energia elettrica che superi in maniera rilevante l’importo regolarmente stimato ed impegnato, situazione che si verifica normalmente in presenza di conguagli successivi, e che in quanto tale rappresenta quindi una spesa straordinaria non ricorrente.
Detta spesa però non configura un debito fuori bilancio, ma rientra nella definizione delle c.d. “passività pregresse”, consistenti in spese che, a differenza dei debiti fuori bilancio, riguardano debiti per cui si è proceduto a suo tempo a regolare impegno ai sensi dell’art. 183 TUEL, ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura per insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 TUEL (CdC Sicilia, n. 81/2022); e proprio perché le passività pregresse si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo invece debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione, per cui in tali casi lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa di cui all’articolo 191 TUEL, eventualmente accompagnata dalla variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (CdC Lombardia, n. 82/2015 e n. 175/2023).
24 settembre 2024
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