Regolarizzazione postuma degli abusi edilizi e applicazione del d.l. 69/2024 c.d."salva casa"
Consiglio di Stato, Sezione II - Sentenza 19 febbraio 2025, n. 1394
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiL’Ente deve emettere l'ordinanza di rimozione di alcuni manufatti su proprietà privata ad uso pubblico, convenzionata a seguito di piano attuativo, tra l'altro accatastato come BCNC. L'ordinanza deve essere emessa all'artefice dell'abuso e solidalmente al proprietario dell'area? Si specifica che è lo stesso proprietario dell'area ad aver presentato l'esposto.
L’ordinanza di rimozione viene sempre emessa nei confronti dell’autore dell’abuso e del proprietario, ove persona diversa: in tal senso, cfr. l’art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001. Tale regola è giustificata dal fatto che il proprietario, ove abbia la disponibilità del bene, può e deve procedere alla demolizione; laddove, invece, non abbia la disponibilità del bene (si pensi, ad esempio, ad un immobile locato), può e deve attivarsi nei confronti dell’autore dell’abuso (con diffide, denunce, azioni finalizzate al rientro in possesso del bene, ecc.).
In tal senso, il TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 17 maggio 2023, n. 452, ha affermato che “l'ordinanza di demolizione, di cui all'art. 31, co. 2, d.p.r. 380/2001, è una sanzione reale che colpisce il bene abusivo in quanto tale, perciò è irrogabile non solo all'autore dell'abuso, ma anche a chi, come il proprietario del bene, pur non avendo commesso la violazione, si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato (Cons. Stato, Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 9; Id., Sez. IV, 19 novembre 2018, n. 6494; Id., 23 dicembre 2020, n. 8283; Id., 10 maggio 2021, n. 3660)”.
La circostanza che l’esposto sia stato presentato dal medesimo proprietario non incide sulla necessità che l’ordinanza venga emessa anche nei suoi confronti, secondo la regola generale.
24 settembre 2024
Avv. Mario Petrulli
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