Tar Sicilia - pronuncia n.2506/2024
Servizi Comunali Amministrazioni pubbliche Modalità accesso ai servizi digitaliUn ente locale ha trasmesso alla Soprintendenza una richiesta di parere. La Soprintendenza ha emesso il parere oltre il termine previsto dall’articolo 146 del codice dei Beni culturali. Il comune, sulla base del parere ricevuto, ha negato poi l’autorizzazione. Da qui il ricorso al Tar Sicilia. I giudici hanno accolto il ricorso in quanto sulla procedura in questione ricade l’applicazione della novità previste dall’articolo 17-bis della legge sul procedimento amministrativo (241/1990). La novità prevede appunto che una volta scaduto il termine per pronunciarsi si formi il silenzio assenso.
Nella sua difesa, la Soprintendenza ha sostenuto anche che la richiesta del Comune sarebbe stata non idonea perché inviata a una casella di posta elettronica non certificata. I giudici hanno giudicato infondata la motivazione perché «nessuna norma impone l’utilizzo della posta certificata per le comunicazione tra pubbliche amministrazioni».
Fonte: Giustizia Amministrativa
Dipartimento per la trasformazione digitale – 16 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 27 marzo 2025, Prot. n. 152840/2025
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 24 marzo 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 3 febbraio 2025, n. 2
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