Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi richiedono quali siano le modalità per la restituzione del contributo per il Segretario Comunale di cui l'art. 1, c. 828, L. 29/12/2022, n. 197 e relativo DPCM attuativo 1° maggio 2023.
Nello specifico si chiedono cortesemente chiarimenti circa le modalità contabili sul rimborso del contributo, nel caso questo non fosse dovuto.
L’art. 5, c. 4, D.P.C.M. 1° maggio 2023 dispone:
“4. I comuni beneficiari, per le finalità di cui al presente decreto, sono tenuti a comunicare, con le modalità digitali di cui al comma 1, qualsiasi variazione inerente al rapporto di servizio con il segretario comunale titolare. L’interruzione dell’incarico di titolarità della sede di segreteria comporta l’obbligo di restituzione del contributo nel caso in cui, entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario. Le attività connesse con le procedure di recupero saranno avviate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. I predetti comuni sono tenuti, altresì, all’obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa, previa comunicazione con le modalità digitali di cui al comma 1. I comuni cui è attribuito collettivamente il sostegno ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) , conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonché recesso.”
Nel quesito non si specifica quale sia la ragione per cui il contributo non è più dovuto.
Se l’incarico di titolarità di sede di segreteria è stato interrotto e l’ente non ha nominato un nuovo segretario, il recupero del contributo in eccesso sarà effettuato dal Ministero dell’Interno.
Negli altri casi (periodi di vacanza, contributo non speso), l’ente è tenuto a restituire le somme eccedenti con le modalità dell’art. 5, c. 1.
A tale proposito, il Dipartimento della Funzione pubblica ha precisato in un comunicato del 16 giugno 2023 quanto segue:
“I Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Interno, entro il 31 Marzo di ogni anno, a decorrere dal 31 marzo 2024 e fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestare di aver utilizzato, in qualità di attuatore del progetto previsto dal PNRR, l'importo dei contributi nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 “Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo non utilizzato."
01 ottobre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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