Termine per emissione avviso di accertamento dopo notifica dell'invito al contraddittorio
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiSocietà SAS costituita nel 1993, varia ragione sociale nel 2011 e quindi il nome del socio accomandatario e la pec nel corso degli anni, mantenendo la stessa p.iva. Si tratta di una variazione di denominazione del socio accomandatario e di quote.
Ho in essere accertamenti dal 2012 al 2018 non pagati e, in parte, trasmessi alle società di riscossione coattiva con intestazione originaria, ovvero precedente alla variazione avvenuta nel 2011. Sono comunque validi? Nessuna dichiarazione IMU presentata. Avendo ora questa situazione, come posso fare tutto correttamente preso atto della nuova intestazione e della nuova pec?
La variazione della sola ragione sociale non inficia la legittimità dell’accertamento. La soggettività giuridica si individua tramite c.f./partita i.v.a.
Così come il socio accomandatario ante 2011 continuerà a rispondere personalmente di tutti i debiti sociali maturati sino a che lo stesso ha rivestito la qualifica di socio.
E’ fondamentale però che le notifiche siano state fatte all’indirizzo, anche di pec, corretto. Ovvero: se nel 2011 la società, a fronte del mutamento di ragione sociale, ha anche cambiato indirizzo pec, tutte le comunicazioni successive dovevano essere indirizzate al nuovo indirizzo, anche se gli atti recavano come intestazione la precedente ragione sociale.
Ad oggi, considerato che le annualità astrattamente accertabili sono tutte successive al 2011, gli avvisi di accertamento andranno intestati alla società, individuata con la nuova ragione sociale, e, eventualmente, al nuovo socio accomandatario.
Gli atti notificati con l’intestazione all'ex socio accomandatario, doveva essere fatta all'indirizzo di residenza, non presso la sede della società presso cui molto probabilmente lo stesso non lavorava più.
4 ottobre 2024
Per i clienti Halley: ricorrente n. QT1749, sintomo n. QT1827
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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