MATERIALE WORKSHOP: Riforma del Testo Unico delle Costruzioni - La digitalizzazione delle pratiche e il fascicolo del fabbricato
Sintesi dell'intervento del Geom. Salvatore Di Bacco
Nel settore della progettazione dei lavori entrerà in funzione a partire dal 1° gennaio 2025
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Come noto, uno dei punti fondanti il nuovo Codice introdotto dal d.lgs. n. 36/2023 è quello della digitalizzazione, nell’ottica del ciclo di vita integrale dei contratti pubblici improntato alla semplificazione e, appunto, alla digitalizzazione.
In questo senso, allora, non poteva mancare di essere considerata anche una delle principali attività che riguardano le opere pubbliche ossia la progettazione.
Il nuovo Codice – come riporta la relazione di accompagnamento allo stesso – “intende dare impulso al raggiungimento di un’adeguata maturità digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, con precipuo riferimento al rafforzamento delle capacità di gestione del singolo investimento pubblico e del relativo procedimento tecnico – amministrativo, considerato all’interno della logica complessiva di funzionalizzazione dell’organizzazione, nonché dell’eventuale ruolo di gestione patrimoniale dei cespiti nel corso del ciclo di vita degli stessi.”
Del resto, l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non costituisce una novità, essendo già previsto dall’art. 23, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016, in attuazione del quale è stato emanato il d.m. n. 560/2017, recante la specifica disciplina, successivamente integrato e modificato con il d.m. n. 312/2021, conseguente all’entrata in vigore dell’art. 48, comma 6, del d.l. n. 77/2021.
La metodologia già sperimentata nel settore privato e le figure qualificanti
Tra le metodologie digitali maggiormente in uso in ambito privato il BIM (Building Information Modeling) costituisce quella di riferimento. Esso indica il sistema informativo digitale della costruzione composto dal modello 3D integrato con i dati fisici, prestazionali e funzionali dell'opera da realizzare.
Si tratta di una metodologia di lavoro o, meglio, un processo di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione che consente di generare un modello virtuale contenente tutte le informazioni sull’opera, non solo relativa alla fase di progetto, ma all’intero ciclo di vita.
Attraverso il BIM è possibile creare un modello digitale informativo dinamico, multidisciplinare e condiviso, che contiene dati su geometria, materiali, struttura, caratteristiche termiche e prestazioni energetiche, impianti, costi, sicurezza, manutenzione, ecc.
In tal modo si ottimizzano tempi e risorse e si ottiene un risultato finale rispondente in pieno alle aspettative prefissate, favorendo la collaborazione e il coordinamento di tutte le figure e le discipline coinvolte, semplificando il controllo delle interferenze e consentendo la riduzione degli errori, migliorando la gestione dei costi, dei tempi e delle risorse, la competitività e la qualità del progetto – chi utilizza il BIM sarà sempre più avvantaggiato perché la sua offerta sarà più convincente, innovativa, conveniente e di qualità.
Le figure fondamentali del BIM secondo la normativa UNI 11337-7 (che definisce quattro figure professionali nell’ambito della gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni e della modellazione BIM) sono CDE Manager, BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist con le seguenti attribuzioni essenziali:
Accanto alle predette figure fondamentali, inoltre, possono trovare spazio ulteriori figure di esperi, che completano e che potenziano la metodologia, quali:
Ognuna di esse contribuisce al processo in relazione alle proprie conoscenze e abilità su processi, tecnologie, norme e procedure. Alle figure specialistiche si affiancano poi i BIM User, che sono tutti quegli attori che entrano a far parte della filiera BIM, senza avere una specifica conoscenza.
Per nessuna delle figure anzidette si fa riferimento ad uno specifico corso di studi, mentre per ciascuna di esse la norma si preoccupa di descriverne compiti ed attività specifiche nel flusso informativo, anche in relazione alle organizzazioni all’interno delle quali sono chiamate ad operare.
La disciplina del nuovo Codice
La disciplina relativa alla nuova metodologia trova riscontro nelle previsioni dell’art. 43 del Codice e nell’allegato I.9 dedicato ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, in cui è compendiata la disciplina attuativa di quanto previsto dal predetto articolo.
In particolare, l’art. 43 del vigente Codice, nell’ottica degli obiettivi fondamentali e dei principi regolatori dello stesso (semplificazione, digitalizzazione, risultato ecc.), intende favorire, attraverso l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM) il miglior esito dell’investimento pubblico.
Decorrenza ed ambito applicativo
È previsto, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni quando ricorrono i seguenti presupposti:
Non sarà invece necessario nel caso di:
a meno che gli interventi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
È data continuità all’utilizzo del BIM e all’aggiornamento dei modelli e degli asset informativi, nei casi in cui sia già stato operato in BIM.
Gli adempimenti organizzativi del modello BIM
Predisposizione ed approvazione di un atto organizzativo
che espliciti le modalità di gestione BIM di tutte le fasi di un contratto pubblico, dall’affidamento alla sua esecuzione, nonché del ciclo vita del patrimonio.
Predisposizione d’approvazione di un Piano di formazione
che individui e specifichi le funzioni per i vari ruoli, con particolare riguardo ai profili del BIM Manager e del CDE Manager d’ufficio e ai vari BIM Coordinator incaricati per ciascun appalto.
Predisposizione ed approvazione del capitolato informativo
In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo che è il documento elaborato dalla committenza e consegnato ai possibili assegnatari della commessa per la formulazione delle rispettive offerte, che ne possono anche innalzare i contenuti, avente valore giuridico contrattuale, recante le esigenze e i requisiti informativi richiesti dal committente ovvero tutte le informazioni che sono alla base di una buona collaborazione tra le diverse figure previste per la gestione del processo BIM, sia sul lato dell’amministrazione committente che su quello dell’operatore economico.
Acquisizione di idonea dotazione hardware e software e condivisione dati
che interagiscano con il sistema informatico comunale e i processi gestiti dalla stazione appaltante. S.A. e che operino in un ambiente di condivisione dati per mezzo di una piattaforma collaborativa digitale conforme agli standard in materia di sicurezza dei dati e di gestione dei flussi informativi.
Predisposizione ed approvazione di Capitolati informativi
che definiscano le specifiche tecniche del progetto, le modalità di sviluppo dei modelli informativi dell’opera, le specifiche tecniche per la produzione e lo scambio dei dati.
Adozione di appositi modelli informativi
orientati a oggetti (modelli open BIM IFC) e condivisi tra i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione.
Punteggio premiale (facoltativo)
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.
L’utilizzo delle piattaforme interoperabili
Gli strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.
L’allegato I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
Nell’allegato I.9 è compendiata la disciplina attuativa di quanto previsto dall’articolo 43 del codice in tema di progettazione digitale, e quindi non soltanto i requisiti tecnici delle piattaforme informatiche utilizzabili e della loro interoperabilità, ma anche le misure organizzative e di formazione del personale che le stazioni appaltanti dovranno adottare al fine di rendere effettiva la possibilità di operare sulla base di un progetto interamente digitalizzato.
Nella predisposizione della disciplina di dettaglio, peraltro, potrà essere valutata da parte di ogni stazione appaltante, anche una integrazione, ove ritenuta opportuna, del sistema di gestione in esame con altri preesistenti, quali, a titolo esemplificativo, il sistema di controllo di gestione, il sistema di gestione per la qualità, per la salute e sicurezza, per l’ambiente, per la responsabilità sociale, per la sicurezza dei dati.
In particolare, nell’allegato I.9 sono definiti:
La nomina delle figure BIM
In base all’allegato I.9, per adottare il BIM le stazioni appaltanti devono nominare:
L’utilizzo delle nuove metodologie anche da parte del RUP nella fase di direzione ed esecuzione del contratto
L’ampia considerazione della nuova metodologia è, altresì, dimostrata dalla previsione del comma 7 dell’art. 114 Cod., in ordine alla direzione lavori ed esecuzione, circa la possibilità - da parte del RUP - della gestione informativa digitale (che, per i servizi, potrebbe essere il Facility Management, il quale, se previsto, si presta ad essere condotto con l’ausilio del BIM).
La disciplina transitoria
In sede di prima applicazione del Codice, l’allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
Le prospettive: tra risultati attesi e primi problemi organizzativi
La metodologia di gestione in esame dovrebbe assicurare la riduzione della complessità dei procedimenti, oltre al contenimento delle tempistiche, in tal modo implementando il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi, con sensibili vantaggi per tutti i soggetti interessati.
Tuttavia, a fronte di una così nuova e pregnante metodologia nell’ambito delle PPAA, sprovviste di idonee professionalità per l’applicazione della stessa, sarà necessario ripensare le macchine amministrative, gli apparati organizzativi e il fabbisogno del personale correlato, prevedendo nuove figure e/o riqualificando quelle tecniche esistenti.
Metodologia e relative figure sono ad oggi prevalentemente sconosciute agli enti locali, specie quelli di piccole di medie dimensioni, ma, in molti casi, anche in quelli di più grande dimensione che difettano numericamente e qualitativamente di personale tecnico specialistico e che sono alle prese con un forte ricambio occupazionale dovuto soprattutto all’inevitabile pensionamento del personale più esperto.
La maggiori problematiche, ovviamente, riguarderanno gli enti di modeste dimensioni organizzative, tant’è che, come riconosciuto e sottolineato anche dal Consiglio di Stato nella relazione illustrativa al nuovo Codice, “L’intervento in argomento … determinerà un più intenso ricorso alla delega, con sottoscrizione di accordi e convenzioni con le amministrazioni pubbliche meno qualificate e strutturate”.
Ovviamente, il tempo svelerà se la nuova metodologia, esportata dal settore privato a quello pubblico, produrrà analoghi vantaggi non solo in termini di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ma anche di economicità dei costi assunzionali e, comunque, formativi del personale occorrente allo svolgimento dei ruoli e delle azioni collegati alle nuove figure che detta metodologia impone.
In un primo momento, d’altra parte, è prevedibile il ricorso all’esterno a soggetti professionalizzati non immediatamente disponibili all’interno degli enti locali che, verosimilmente, ancora non hanno ben metabolizzato il nuovo sistema e che solo con l’entrata in vigore dello stesso si troveranno a fare i conti con una dimensione organizzativa e funzionale assolutamente nuova e tutta da scoprire.
Del resto, in base ai dati Accredia, il numero di professionisti certificati è ancora molto basso rispetto al necessario.
Le preoccupazioni esistono – inutile negarlo – tant’è che l’ANCI, in sede di proposte di revisione del vigente Codice, ha proposto di innalzare la soglia di 1 milione di euro di riferimento degli appalti BIM, soglia attuale che, altrimenti, costringerebbe molte stazioni appaltanti a dotarsi di personale certificato. In tal modo s’inciderebbe su meno stazioni appaltanti e sugli appalti più complessi, lasciando, in via facoltativa, la possibilità di far ricorso al BIM anche per importi inferiori in base alle condizioni e alle caratteristiche del singolo ente e alle specifiche esigenze.
Sintesi dell'intervento del Geom. Salvatore Di Bacco
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