Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna nostra residente con permesso per protezione internazionale acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera e) ("all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica") e ai sensi dell’articolo 16 comma 2 ("Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare").
Come documento attestante la nascita presenta una dichiarazione resa in presenza di due testimoni con firma legalizzata in Tribunale.
Riteniamo di non poter trascrivere questo documento, ma che ai sensi dell'articolo 100 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il Tribunale abbia la competenza per la formazione dell'atto indisponibile. Si richiede un parere.
La trascrizione dell'atto di nascita non è obbligatoria e non discende dall'acquisto della cittadinanza italiana.
L’atto notorio presentato in Tribunale in cui l’interessato attesta l’esistenza di uno stato, qualità personale o fatto, confermata dalla dichiarazione di almeno due testimoni, non è un atto di stato civile formato all’estero, pertanto non può essere trascritto nei registri di stato civile.
Sul punto oltre alla normativa sono inequivoche anche le istruzioni del Ministero dell’Interno, vincolate ex. articolo 9 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per l’Ufficiale dello Stato Civile: "Gli atti che vanno trascritti sono quelli originali (o copie conformi) formati all’estero, e non certificazioni desunte dai documenti originali e formate da organi diversi da quelli che effettivamente hanno stilato l’atto di stato civile. Oggetto di trascrizione nei registri di stato civile può essere l’atto di nascita formato all’estero nello Stato in cui l’evento si è verificato, non quello a propria volta trascritto in altro Stato diverso da quello di formazione. Nell’impossibilità del richiedente, per circostanze oggettive, di fornirlo o comunque di acquisire la certificazione sostitutiva prevista dall’articolo 20 (v. par. 3.3.) occorrerà ricorrere alla procedura giudiziale di ricostituzione dell’atto distrutto o smarrito o di formazione dell’atto inesistente, ai sensi dell’articolo 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396” (Massimario per l’ufficiale dello stato civile, ed. 2012 p.176). La neo cittadina potrebbe rivolgersi alla nostra autorità diplomatica o consolare italiana che può attivare la procedura ex articolo 20 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Il Ministero dell’Interno ha precisato, circa l’ambito di applicazione del citato articolo 20, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che è rimesso all’autorità consolare o diplomatica il compito di poter rilasciare al soggetto interessato una certificazione sostitutiva dell’atto di stato civile emesso all’estero, qualora per diversi motivi (per esempio, rifiuto da parte dell’autorità del luogo), non si riesca a ottenere copia dell’atto stesso. In tal caso, effettuati gli accertamenti necessari attraverso fonti probatorie che comprovino gli elementi da attestare, l’autorità consolare o diplomatica potrà emettere detta dichiarazione, facendo ricorso anche all’atto di notorietà, atteso che il Console può svolgere funzioni notarili (articolo 52 del Decreto Legislativo n. 71/2011, Ordinamento e funzioni degli uffici consolari. G.U. n. 110 del 13 maggio 2011). La certificazione sostitutiva della documentazione sarà trascritta nel Comune competente.
Qualora non sia possibile ottenere copia dell’atto e la nostra autorità diplomatica o consolare non abbia rilasciato la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 20 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, l'interessata dovrà ricorrere al Tribunale per ottenere la formazione dell'atto di nascita come previsto dagli articoli 95 e 100 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Non è possibile ricorrere all'articolo 98 comma 2-bis del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in quanto per il caso descritto siamo in presenza di un atto non formato, mancante, per il quale la competenza alla ricostruzione compete sempre al Tribunale.
7 Ottobre 2024
Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3488, sintomo n. QD3523
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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