I presupposti per l'accertamento in ambito sanitario dello stato del conducente

Analisi del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

Servizi Comunali Artt. 186-187 CdS Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
di Piccioni Fabio
09 Ottobre 2024

La sentenza 29/7/2024 n. 30811, della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, chiarisce un importante aspetto relativo alla sussistenza del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Come già rilevato - si veda L'accertamento dello stato di ebbrezza può avvenire in base a elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S., pubblicato il 6/6/2024 - tre sono le modalità di accertamento dell’illecito di guida in stato di ebbrezza: strumentale, con indagine semeiotica e a mezzo di certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie.

 

La massima della Corte di Cassazione

La possibilità di procedere su richiesta delle forze dell'ordine operanti, all'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario, è subordinata dalla legge all'esistenza di due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e abbisognevoli di cure mediche. 

 

Il caso

A seguito di un incidente stradale, il conducente di un veicolo che manifestava indici sintomatici, quali "alito vinoso, difficoltà di espressione e di equilibrio", veniva sottoposto, da parte dei Carabinieri, ad accertamenti preliminari. Stante l'esito positivo dato dal precursore, gli operanti - che non disponevano di etilometro - lo invitavano a farsi scortare presso una struttura sanitaria, per essere sottoposto ad accertamenti. A tale invito, il conducente opponeva rifiuto.

Tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 186 c. 7 e 187 c. 8 C.d.S. - rifiuto di sottoporsi ad accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcoolica e all'uso di sostanze stupefacenti - l’imputato veniva dichiarato colpevole dei reati ascritti.  
La Corte di appello confermava la pronuncia di primo grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la mancanza di prova e vizi motivazionali del ragionamento logico giuridico che ha fondato il giudizio di responsabilità; il mancato riconoscimento, con vizi motivazionali anche in ordine al trattamento sanzionatorio, sia delle circostanze attenuanti generiche, in termini di prevalenza, che della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

 

La motivazione della Cassazione

La Corte ricorda che l’art. 186 c. 5 C.d.S. legittima gli organi di polizia stradale a richiedere che l'accertamento del tasso alcolemico venga effettuato da parte delle strutture sanitarie esclusivamente “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche”.

Si tratta di condizioni tassative che, come risulta in maniera inequivoca dal tenore letterale della norma - laddove utilizza la congiunzione copulativa “e” - devono ricorrere congiuntamente.

Ne deriva che la possibilità di procedere all’accertamento in ambito sanitario risulta circoscritta e subordinata alla ricorrenza di entrambi i presupposti: soggetto coinvolto in incidente stradale e che risulti bisognevole di cure mediche.

Consolidata giurisprudenza, nel giudicare fattispecie analoghe, ha affermato che non integra reato il rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal comma 7 dell'art. 186 che, nel richiamare le ipotesi previste dai commi 3, 4 o 5, punisce il rifiuto di sottoporsi rispettivamente: agli accertamenti preliminari tramite "screening", mediante etilometro e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali.

Osserva la sezione che, nel caso di specie, sebbene si fosse verificato un incidente stradale, non ricorreva la seconda condizione, ossia che l'imputato avesse necessità di sottoporsi a cure mediche.

Ne deriva che la richiesta rivolta all’imputato risulta illegittima e il conseguente rifiuto opposto, penalmente irrilevante.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari finalizzati a rilevare l’eventuale stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infatti, il relativo reato di rifiuto previsto dal comma 8 dell'art. 187, risulta configurabile nelle richiamate ipotesi previste dai commi 2, 2-bis, 3 o 4, secondo le quali è possibile procedere ad accertamenti preliminari, al fine di legittimare l'accompagnamento del conducente presso le strutture sanitarie, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti; accompagnamento che risulta legittimo anche in caso di incidente o quando, avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto di sostanze, non risulti possibile effettuare gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, ovvero analitici, su campioni di mucosa del cavo orale a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

Nel caso di specie, l’imputato era stato solo sottoposto a test con precursore etilometrico, che dava esito positivo, ma non risultava alcuna indicazione che giustificasse la sospettata assunzione di sostanze stupefacenti.
In conclusione, la Corte, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi, ha annullato la sentenza impugnata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste, in quanto non previsto dalla legge come reato.

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