Utilizzo avanzo vincolato da parte di ente in disavanzo

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
10 Ottobre 2024

L’ente è in disavanzo e il margine di 40.000 di avanzo che poteva utilizzare lo ha già utilizzato.

Ora, in avanzo vincolato, ha 30.000 euro che erano l’anticipazione di fondi PNRR ma che ad oggi sono fuoriusciti. Nel bilancio di previsione 2024-2026 l’opera originariamente oggetto di finanziamento PNRR, è stata prevista in entrata e in uscita per 300.000 euro e tutto il lavoro è stato impegnato per 300.000 con una delibera dell’ufficio tecnico.

Si chiede se e come poter utilizzare l’avanzo vincolato di 30.000 euro.

Risposta

La disciplina dell'utilizzo delle quote vincolate accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione è contenuta nei commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019); per quanto concerne gli enti in disavanzo, qualora l'importo della lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità (come è appunto il caso di codesto Ente), dette disposizioni definiscono il limite di utilizzo dell’avanzo stesso (sia esso accantonato, vincolato o destinato agli investimenti) in misura “” non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione “”: tale formulazione, a parere dello scrivente, non lascia spazio a letture o interpretazioni che consentano possibili integrazioni o incrementi di tale quota.

Conseguentemente, poiché la quota utilizzabile - il cui importo nel caso illustrato ammonta a 40.000 euro - è stata totalmente impiegata, non c’è al momento spazio per utilizzare ulteriori quote dell’avanzo di amministrazione, cosa che potrebbe essere consentita solamente in presenza di eventuali deroghe alla suddetta limitazione che debbono essere espressamente previste e consentite da disposizioni speciali e derogatorie (come ad esempio quella recata dall’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale Interno-MEF del 19 giugno 2024 relativa all’utilizzo del risultato di amministrazione per assicurare la copertura della restituzione delle somme relative ai conguagli Covid).

L’utilizzo della quota di avanzo vincolato dell’importo di 30.000 euro sarà peraltro possibile nel prossimo esercizio, nell’ambito dell’importo che risulterà iscritto nella annualità 2025 del bilancio 2025-2027 come avanzo da recuperare.

8 ottobre 2024                                                                                    

Dott. Ennio Braccioni

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QR5273, sintomo n.QR5313

 

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