Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiVorrei sapere se è mio diritto visionare la delibera con cui si suddividono tra il personale gli incentivi IMU e Tari. Eventualmente con i codici del cartellino e senza sapere il nome dei colleghi.
Si premette che occorrerebbe, in via preliminare, verificare la posizione di chi chiede di visionare la suddetta delibera di ripartizione tra il personale degli incentivi IMU e TARI e quale strumento di ostensione si intenderebbe invocare, ovvero se il diritto di accesso documentale, civico o civico generalizzato.
Ciò premesso, occorre aver presente che, nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che, a differenza dei documenti accessibili ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7, sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi del GDPR di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).
In proposito, conformemente al consolidato orientamento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sull’accesso civico ai dati dei dipendenti o alle loro mansioni e retribuzioni o progressioni economiche (cfr. i pareri in materia di accesso civico a valutazioni/schede e progressioni economiche e di carriera dei lavoratori: n. 308 del 13/7/2023; n. 199 del 13/5/2021, in www.gpdp.it, doc. web n. 9672790; n. 147 del 29/7/2020, ivi, doc. web n. 9445796; n. 466 dell’11/10/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 231 del 18/4/2018, ivi, doc. web n. 8983308; n. 142 dell´8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152) è stato ritenuto che la conoscenza, derivante da un eventuale accoglimento della richiesta di accesso civico ai predetti dati e informazioni personali di dettaglio dell’attività lavorativa svolta, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dipendenti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).
L’ostensione generalizzata tramite l’istituto dell’accesso civico delle predette informazioni personali può essere fonte di possibili ripercussioni negative sul piano professionale o relazionale, anche all’interno dell’ambiente lavorativo (esponendo gli interessati a possibili difficoltà relazionali con i colleghi o a eventuali ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che possono venire a contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni) e può pertanto arrecare ai dipendenti, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. Parere su istanza di accesso civico - 3 agosto 2023 [9925408]).
Se si intendesse formulare richiesta di accesso documentale, andrebbe tenuto in considerazione l’orientamento giurisprudenziale prevalente a mente del quale "la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica" (cfr. C.d.S., Sez. VI, 27 giugno 2018, n. 3938).
Sul caso di erogazione di bonus con natura di retribuzione si è espressa anche la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in merito all’accessibilità alle tabelle di distribuzione dei compensi accessori, ha stabilito: “Sono accessibili le tabelle di distribuzione dei compensi accessori, atteso che la distribuzione dei medesimi compensi costituisce un procedimento d’ufficio che ha per destinatari la generalità dei dipendenti ed al quale quindi potenzialmente partecipa tutto il personale. Di conseguenza, trattandosi di partecipazione infraprocedimentale ex art. 10 della legge n. 241/90, non può escludersi il diritto degli interessati di accedere agli atti del procedimento. Considerato che il procedimento in questione è fondato in sostanza su una valutazione di merito comparativo dell’impegno e della produttività dei singoli dipendenti, e quindi, in pratica, su una procedura selettiva che vede i partecipanti in posizione di naturale competizione – analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e della stessa Commissione in materia di procedimenti concorsuali – la partecipazione alla procedura rende ex se accessibili le determinazioni adottate dall’Amministrazione nei confronti degli altri partecipanti” (cfr. Parere espresso dalla Commissione nella seduta del 16 dicembre 2008 su istanza di un cittadino).
11 ottobre 2024
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