Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiRichiamato il decreto decreto-fl-17-06-2024 è concessa un'anticipazione di € 223.831,57 al Comune a valere sul Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, di cui all’articolo 243-ter, del TUOEL, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'articolo 258 del TUOEL,
Visto quanto stabilito dal Decreto si chiede se sia corretto contabilizzare
In caso affermativo, procedendo come stabilito nel decreto ho una doppia posta in uscita a fronte dell’entrata. Inoltre, vista la DELIBERAZIONE N.8/SEZAUT/2022/QMIG le somme ricevute da questo decreto non dovrebbero essere al carico dell’OSL in quanto volte a finanziare impegni antecedenti al dissesto che nel mio caso risale al 2019?
I punti 1 e 2 appaiono corretti, il punto 3 non coinvolge il titolo 1 mentre il punto 4 non deve essere applicato.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto, l’anticipazione erogata deve essere contabilizzata in entrata dall’Ente al titolo 6 Accensione di prestiti E.6.02.02.01.001 “Anticipazioni da Amministrazioni centrali” e messa a disposizione entro 30 giorni all’organo straordinario di liquidazione con imputazione di pari importo al titolo 2 spese in conto capitale U2.04.21.99.001 “Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali dell’amministrazione”.
L’anticipazione ricevuta deve essere restituita con un piano di ammortamento a rate costanti semestrali, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione.
La restituzione (quota capitale e interessi) è imputata al titolo 4 Rimborso prestiti U.4.02.02.01.001 “Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni centrali”.
Le somme dell’anticipazione versate all’OSL sono finalizzate al pagamento dei debiti ammessi con le modalità previste dall'articolo 258 del d.lgs. 267/2000 e nei limiti delle somme ricevute.
Non vi è alcuna doppia posta in uscita in quanto l’anticipazione di cui all’articolo 243-ter è una sorta di prestito all’Ente che deve essere dallo stesso restituita, finalizzata ad agevolare il pagamento della massa passiva che ha portato al dissesto 2019.
16 ottobre 2024
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5284, sintomo n. QR5324
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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