Contabilizzazione somma concessa in anticipazione sul Fondo di rotazione a Ente in dissesto

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
18 Ottobre 2024

Richiamato il decreto decreto-fl-17-06-2024 è concessa un'anticipazione di € 223.831,57 al Comune a valere sul Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, di cui all’articolo 243-ter, del TUOEL, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'articolo 258 del TUOEL,

Visto quanto stabilito dal Decreto si chiede se sia corretto contabilizzare

  1. l’entrata derivante dall’anticipazione al titolo 6 Accensione di prestiti ( Quindi in Entrata inserirò la somma di € 223.831,57);
  2. postare in uscita la somma al titolo 2 per il riversamento OSL (inserirò la somma di € 223.831,57)
  3. rimborsare annualmente la quota capitale su uno specifico capitolo del titolo 4 e la quota interessi su un capitolo del titolo 1;
  4. Imputare contabilmente dagli enti tra i rimborsi di prestiti al titolo 4 non impegnabile e non pagabile (inserirò la somma di € 223.831,57). 

In caso affermativo, procedendo come stabilito nel decreto ho una doppia posta in uscita a fronte dell’entrata. Inoltre, vista la DELIBERAZIONE N.8/SEZAUT/2022/QMIG le somme ricevute da questo decreto non dovrebbero essere al carico dell’OSL in quanto volte a finanziare impegni antecedenti al dissesto che nel mio caso risale al 2019?

Risposta

I punti 1 e 2 appaiono corretti, il punto 3 non coinvolge il titolo 1 mentre il punto 4 non deve essere applicato.

Ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto, l’anticipazione erogata deve essere contabilizzata in entrata dall’Ente al titolo 6 Accensione di prestiti E.6.02.02.01.001 “Anticipazioni da Amministrazioni centrali” e messa a disposizione entro 30 giorni all’organo straordinario di liquidazione con imputazione di pari importo al titolo 2 spese in conto capitale U2.04.21.99.001 “Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali dell’amministrazione”.

L’anticipazione ricevuta deve essere restituita con un piano di ammortamento a rate costanti semestrali, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione.

La restituzione (quota capitale e interessi) è imputata al titolo 4 Rimborso prestiti U.4.02.02.01.001 “Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni centrali”.

Le somme dell’anticipazione versate all’OSL sono finalizzate al pagamento dei debiti ammessi con le modalità previste dall'articolo 258 del d.lgs. 267/2000 e nei limiti delle somme ricevute.

Non vi è alcuna doppia posta in uscita in quanto l’anticipazione di cui all’articolo 243-ter è una sorta di prestito all’Ente che deve essere dallo stesso restituita, finalizzata ad agevolare il pagamento della massa passiva che ha portato al dissesto 2019.

16 ottobre 2024

Dott. Paolo Dolci

 

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