Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cittadina straniera precedentemente cancellata per irreperibilità

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
22 Ottobre 2024

Una cittadina rumena cancellata per irreperibilità nel 2023 da un altro comune chiede di essere iscritta presso il comune scrivente all’anagrafe della popolazione temporanea per motivi di lavoro.

Si chiede se sia possibile procedere e, in caso affermativo, se sia necessario inviare comunicazioni all’ultimo comune di iscrizione anagrafica.

Risposta

Lo schedario della popolazione temporanea, da sempre relegato fra gli istituti anagrafici meno conosciuti, ma soprattutto meno graditi, agli ufficiali d’anagrafe, trova la sua genesi nell’articolo 8 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, fa parte delle norme fondamentali dell’anagrafe della popolazione residente ed è applicabile a tutti, italiani, comunitari e stranieri purché regolarmente soggiornanti.

Il richiamo allo schedario della popolazione temporanea è presente nelle circolari del Ministero dell’Interno n. 39 del 18 luglio 2007 e n. 18 del 21 Luglio 2009, quale strumento idoneo a soddisfare i requisiti per l’iscrizione di tutti i cittadini UE soggiornanti in Italia per periodi superiori a tre mesi ma “che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio gli studenti lavoratori distaccati, e che pertanto non spostano la propria residenza”.

In base a quanto disposto dalla Direttiva n. 2004/38/CE gli stati dell’Unione Europea devono prevedere uno strumento di registrazione dei cittadini che soggiornano temporaneamente sul territorio di un altro Stato. L’Italia ha individuato il registro della popolazione temporanea disciplinato dall’articolo 32 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

L’interessato può essere cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante nel nostro Paese, deve però essere dimorante nel Comune da non meno di quattro mesi ma che “non si trova ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo”; motivo che dovrà essere dichiarato (ancorché non sottoposto a valutazione di merito): il “per qualsiasi motivo” non significa senza motivo.

Condizioni sono la dimora nel Comune da non meno di quattro mesi (elemento oggettivo) e l’impossibilità di stabilire la dimora abituale nel Comune per qualsiasi motivo (elemento soggettivo).

La prova della presenza dell’interessato nel Comune da almeno quattro mesi (ridotti a tre per i comunitari) non è superabile con la mera dichiarazione ma dovrà essere supportata da elementi oggettivi; l’ufficiale di anagrafe dovrà, come si comporta con le normali pratica di iscrizione anagrafiche e al fine di scongiurare eventuali abusi, effettuare gli accertamenti di rito a verificare la sussistenza dei requisiti.

Il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito nel Novembre 2006 affermava “La valutazione dei motivi deve essere effettuata dall’ufficiale d’anagrafe con particolare attenzione, tenendo presenti le dichiarazioni rese dall’interessato ed acquisendo in sede istruttoria elementi atti a valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

I quattro mesi previsti devono naturalmente essere continuativi. Non è possibile naturalmente stabilire ove la persona abbia la dimora; sarà compito dell’ufficiale d’anagrafe accertare se sussistono le condizioni per procedere all’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, con l’avvertenza che in ogni caso l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non pregiudica il mantenimento dell’iscrizione anagrafica nel comune di attuale iscrizione e di presumibile attuale dimora abituale dell’interessato.”

All’atto della richiesta, l’ufficiale d’anagrafe dovrà inviare idonea comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

In caso di esito negativo degli accertamenti, l’ufficiale d’anagrafe prima dell’adozione del provvedimento di rigetto dovrà inviare comunicazione di preavviso ex articolo 10 bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

L’iscrizione nello schedario, così come prevede il comma 3, esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche per evitare utilizzazioni improprie di esse; inoltre non comporta l’emissione di alcuna comunicazione verso le altre Pubbliche Amministrazioni, con la sola eccezione di quella verso l’ufficio anagrafe del Comune di iscrizione anagrafica (al quale andrà segnalata anche la successiva cancellazione) che in tal modo è reso edotto della assenza giustificata del suo iscritto.

Ora nel caso descritto il soggetto risulta privo dell’iscrizione anagrafica in Italia e pertanto non si dovrà inviare alcuna comunicazione al comune di precedente iscrizione anagrafica.

21 Ottobre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3500, sintomo n.QD3535

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×