Permessi dipendenti della P.A. che svolgono funzioni di amministratore in Ente colpito da Sisma

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
22 Ottobre 2024

Si chiede se i dipendenti che svolgono funzioni di amministratore locale (Sindaco, assessore) in un Ente colpito dal sisma, possono godere di permessi illimitati, in deroga al limite ex art. 79 co. 4 TUEL, tenuto conto dell’ordinanza commissariale nr. 394/2016, con termine dello stato di emergenza fissato al 31.12.2024.

Risposta

Come indicato da ANCI in una nota di lettura all’ordinanza citata nel quesito:

Fino al termine previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l’assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall’evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Trattasi di deroga alle norme che disciplinano i permessi dei dipendenti che svolgono le funzioni di Amministratori Locali che hanno diritto a permessi mensili, retribuiti e per l’espletamento del proprio mandato, che potranno assentarsi per un numero di ore al mese superiore al massimo previsto dall’’art. 79, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita ”i dipendenti che sono componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, o i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai predetti permessi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti”.

In pratica avranno diritto ad assentarsi per far fronte a tutte le incombenze che lo stato di emergenza impone con diritto alla retribuzione prevista con le ordinarie regole.”

Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/12/2024 con successivi provvedimenti, in ultimo con la L. 30 dicembre 2023, n. 213 (art. 1, c. 412).

Per effetto di quest’ultima proroga, il termine dello stato di emergenza è fissato perciò al 31.12.2024.

Salvo ulteriori proroghe, dunque, dal 1° gennaio 2025 torneranno in vigore le regole generali fissate dall’art. 79, c. 4, TUEL sopra evidenziate.

21 ottobre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

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