Determinazione affidamento diretto forniture e servizi ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 36/2023.
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Diciassettesimo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile
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È stato pubblicato sul portale Arconet della Ragioneria Generale dello Stato il decreto del MEF del 10 ottobre 2024, che rappresenta il diciassettesimo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile, il cui schema era stato approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 17 luglio scorso.
Con tale decreto è stato disposto un ampio ventaglio di modifiche e aggiornamenti, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei principi contabili 4/1 e 4/2 al nuovo codice degli appalti (d. lgs. n. 36/2023) oltre che agli schemi di bilancio e di rendiconto; per l' entrata in vigore delle novità introdotte dal decreto è previsto un calendario articolato:
Le modifiche all’allegato 4/1
L’articolo 1 del decreto è dedicato alle modifiche del principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio, tra le quali si evidenziano le seguenti:
Queste modifiche entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, salvo quelle apportate al paragrafo 13.4 del principio contabile n. 4/1 relativo agli equilibri di bilancio, che saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025.
Le modifiche all’allegato 4/2
L’articolo 2 del decreto dispone diverse modifiche al principio contabile applicato n. 4/2 concernente la contabilità finanziaria: oltre alle modifiche del paragrafo 3.20-bis relativo alle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del TUEL, sono previste modifiche al fine di adeguare il principio alle disposizioni recate dal nuovo codice degli appalti.
In particolare, viene modificato il paragrafo 5.2 lettera a) relativamente agli incentivi per le funzioni tecniche (paragrafo che era peraltro stato oggetto di modifiche ad opera dell’undicesimo decreto correttivo di cui al DM 1° agosto 2019), disponendo che gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche, compresi gli oneri riflessi, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono.
Gli impegni sono registrati a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell'entrata di pari importo. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. Vengono inoltre specificate le modalità di registrazione della quota del 20% destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e alle altre finalità previste dall’articolo 45 del codice del d. lgs. n. 36/2023.
Detto paragrafo 5.2 viene poi integrato con l’aggiunta della lettera j) con cui viene precisato che per le operazioni di partenariato pubblico privato che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del d.lgs. n. 36 del 2023, gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati sono imputati agli esercizi di esigibilità della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni: in assenza delle caratteristiche ora richiamate, l'acquisizione dell'opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente è registrata nelle scritture contabili per l'intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25: ciò significa che in tal caso l’operazione viene rilevata come indebitamento.
Vengono poi eliminati i paragrafi 5.3.12 e 5.3.13 (che erano stati inseriti dal DM 1° marzo 2019) relativi alla registrazione delle spese per il livello minimo della progettazione, in quanto il nuovo codice non richiede più questo livello progettuale.
Viene quindi sostituito il paragrafo 5.3.14 concernente la registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici: il nuovo testo, dopo aver precisato che l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro, consente l’iscrizione nel titolo II della spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa da realizzare, prevede che i lavori realizzati in amministrazione diretta siano contabilizzati in bilancio senza la necessità di una preliminare iscrizione nel programma triennale, e le relative spese, comprese quelle riguardanti la progettazione interna, sono registrate in bilancio a secondo della loro natura economica imputandole al Titolo I o al Titolo II.
La capitalizzazione di tali spese non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria ed è effettuata solo attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale.
Relativamente alle spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni è previsto che le stesse vanno imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna; la spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell'inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce è registrata con il codice U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti". Affinché tale spesa possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione) individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.
Relativamente al Fondo Pluriennale Vincolato viene eliminato il paragrafo 5.4.8 e sostituito il paragrafo 5.4.9: il nuovo testo - che peraltro conferma quanto era stato precedentemente anticipato da Arconet con la FAQ n. 53 del 18 ottobre 2023 - prevede che per i lavori di importo pari o superiore al limite per l'affidamento diretto dei contratti sotto-soglia, l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per l'intero quadro economico dell'opera è possibile solo se sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE): questo comporta che per i lavori sotto il limite di 150 mila euro, la costituzione del FPV è subordinata alla esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e quindi è necessario aver disposto l’affidamento dei lavori.
Vengono infine disposte diverse modifiche testuali agli esempi n. 2, 3/a e 3/b contenuti nella “Appendice tecnica” del principio 4/2.
Per quanto concerne l’entrata in vigore di queste modifiche al principio contabile applicato n. 4/2, non essendo previste nell’articolo 2 deroghe o specificazioni particolari, le stesse entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche all’allegato 4/3
Il decreto correttivo prevede poi all’all’articolo 3 delle modifiche al principio contabile applicato n. 4/3 relativo alla contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, tra cui si segnala l’inserimento al termine dell’Appendice tecnica dell’esempio n. 23/3 concernente le operazioni di riconciliazione di fine anno dei saldi dei conti di tesoreria e del conto di Tesoreria Unica presso Banca d’Italia per la corretta rappresentazione delle giacenze di cassa nelle rispettive voci nello Stato patrimoniale (scritture di una Regione).
Le modifiche agli schemi di bilancio e di rendiconto
Come ricordato all’inizio, il decreto correttivo dispone anche delle modifiche agli schemi di diversi documenti contabili:
--> Per approfondire alcuni aspetti:
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Risposta del Dott. Matteo Barbero
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Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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