Le modifiche e gli aggiornamenti del Decreto M.E.F. del 10 ottobre 2024

Diciassettesimo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile

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di Braccioni Ennio
21 Ottobre 2024

 

È stato pubblicato sul portale Arconet della Ragioneria Generale dello Stato il decreto del MEF del 10 ottobre 2024, che rappresenta il diciassettesimo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile, il cui schema era stato approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 17 luglio scorso.

Con tale decreto è stato disposto un ampio ventaglio di modifiche e aggiornamenti, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei principi contabili 4/1 e 4/2 al nuovo codice degli appalti (d. lgs. n. 36/2023) oltre che agli schemi di bilancio e di rendiconto; per l' entrata in vigore delle novità introdotte dal decreto è previsto un calendario articolato:

  • le modifiche ai principi contabili saranno immediatamente operative a seguito della pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale;
  • le novità previste per lo schema di bilancio di previsione entreranno in vigore a decorrere dal bilancio 2026/2028 e quelle sullo schema di rendiconto entreranno vigore con il rendiconto 2026, tranne quelle relative al prospetto degli equilibri di bilancio che saranno applicate già con il rendiconto 2025.

 

Le modifiche all’allegato 4/1


L’articolo 1 del decreto è dedicato alle modifiche del principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio, tra le quali si evidenziano le seguenti:

  • le modifiche ai paragrafi 8.2 e 8.4 relativi al Documento Unico di Programmazione: come risulta dal verbale della Commissione Arconet della seduta del 17 luglio scorso dedicata alla approvazione dello schema del decreto ministeriale, il principio contabile è stato adeguato al nuovo codice degli appalti relativamente all’inserimento nel DUP del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, senza modificare le indicazioni riguardanti le tempistiche e le modalità di approvazione di tali documenti di programmazione. Al riguardo infatti l’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, riguardante “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi”, espressamente prevede che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti … adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili”: da tale formulazione risulta che il nuovo codice dei contratti pubblici ha confermato chiaramente la prevalenza della disciplina della programmazione degli enti locali prevista dai principi contabili, peraltro già prevista anche dal precedente codice;
  • con riferimento ai lavori da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato, il suddetto paragrafo 8.2 precisa che il programma triennale dei lavori pubblici dà atto dell'adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche e gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato sono tenuti ad evidenziare in un apposito allegato, in sede di rendiconto, tali contratti con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato, come previsto dall’articolo 175, comma 7, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023.

Queste modifiche entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, salvo quelle apportate al paragrafo 13.4 del principio contabile n. 4/1 relativo agli equilibri di bilancio, che saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025.


Le modifiche all’allegato 4/2


L’articolo 2 del decreto dispone diverse modifiche al principio contabile applicato n. 4/2 concernente la contabilità finanziaria: oltre alle modifiche del paragrafo 3.20-bis relativo alle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del TUEL, sono previste modifiche al fine di adeguare il principio alle disposizioni recate dal nuovo codice degli appalti.

In particolare, viene modificato il paragrafo 5.2 lettera a) relativamente agli incentivi per le funzioni tecniche (paragrafo che era peraltro stato oggetto di modifiche ad opera dell’undicesimo decreto correttivo di cui al DM 1° agosto 2019), disponendo che gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche, compresi gli oneri riflessi, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono.

Gli impegni sono registrati a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell'entrata di pari importo. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. Vengono inoltre specificate le modalità di registrazione della quota del 20% destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e alle altre finalità previste dall’articolo 45 del codice del d. lgs. n. 36/2023.

Detto paragrafo 5.2 viene poi integrato con l’aggiunta della lettera j) con cui viene precisato che per le operazioni di partenariato pubblico privato che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del d.lgs. n. 36 del 2023, gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati sono imputati agli esercizi di esigibilità della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni: in assenza delle caratteristiche ora richiamate, l'acquisizione dell'opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente è registrata nelle scritture contabili per l'intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25: ciò significa che in tal caso l’operazione viene rilevata come indebitamento.

Vengono poi eliminati i paragrafi 5.3.12 e 5.3.13 (che erano stati inseriti dal DM 1° marzo 2019) relativi alla registrazione delle spese per il livello minimo della progettazione, in quanto il nuovo codice non richiede più questo livello progettuale.

Viene quindi sostituito il paragrafo 5.3.14 concernente la registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici: il nuovo testo, dopo aver precisato che l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro, consente l’iscrizione nel titolo II della spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa da realizzare, prevede che i lavori realizzati in amministrazione diretta siano contabilizzati in bilancio senza la necessità di una preliminare iscrizione nel programma triennale, e le relative spese, comprese quelle riguardanti la progettazione interna, sono registrate in bilancio a secondo della loro natura economica imputandole al Titolo I o al Titolo II.

La capitalizzazione di tali spese non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria ed è effettuata solo attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale.

Relativamente alle spese per la  progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni è previsto che le stesse vanno imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna; la spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell'inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce è registrata con il codice U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti". Affinché tale spesa possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione) individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

Relativamente al Fondo Pluriennale Vincolato viene eliminato il paragrafo 5.4.8 e sostituito il paragrafo 5.4.9: il nuovo testo - che peraltro conferma quanto era stato precedentemente anticipato da Arconet con la FAQ n. 53 del 18 ottobre 2023 - prevede che per i lavori di importo pari o superiore al limite per l'affidamento diretto dei contratti sotto-soglia, l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per l'intero quadro economico dell'opera è possibile solo se sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE): questo comporta che per i lavori sotto il limite di 150 mila euro, la costituzione del FPV è subordinata alla esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e quindi è necessario aver disposto l’affidamento dei lavori.

Vengono infine disposte diverse modifiche testuali agli esempi n. 2, 3/a e 3/b contenuti nella “Appendice tecnica” del principio 4/2.

Per quanto concerne l’entrata in vigore di queste modifiche al principio contabile applicato n. 4/2, non essendo previste nell’articolo 2 deroghe o specificazioni particolari, le stesse entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.


Le modifiche all’allegato 4/3


Il decreto correttivo prevede poi all’all’articolo 3 delle modifiche al principio contabile applicato n. 4/3 relativo alla contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, tra cui si segnala l’inserimento al termine dell’Appendice tecnica dell’esempio n. 23/3 concernente le operazioni di riconciliazione di fine anno dei saldi dei conti di tesoreria e del conto di Tesoreria Unica presso Banca d’Italia per la corretta rappresentazione delle giacenze di cassa nelle rispettive voci nello Stato patrimoniale (scritture di una Regione).


Le modifiche agli schemi di bilancio e di rendiconto


Come ricordato all’inizio, il decreto correttivo dispone anche delle modifiche agli schemi di diversi documenti contabili:

  • l’articolo 4 modifica lo schema di bilancio di cui all’allegato 9 al d. lgs. n. 118/2011, prevedendo l’inserimento nella Missione 11 del nuovo Programma 12 “Interventi per asili nido”, le cui spese erano finora ricomprese nel Programma 01 della stessa Missione, con conseguente adeguamento della corrispondente descrizione in diversi allegati, nonché la sostituzione del prospetto “Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)”: tali modifiche si applicheranno a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028;
  • l’articolo 5 modifica lo schema di rendiconto di cui all’allegato 10 al d. lgs. n. 118/2011, per rendere i relativi allegati coerenti con le modifiche apportate al bilancio di previsione indicate nel punto precedente: anche queste modifiche si applicheranno a decorrere dal rendiconto 2026, salvo quella relativa al prospetto concernente gli “Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)” che troverà applicazione fin dal rendiconto 2025;
  • i successivi articoli 6 e 7 dispongono modifiche al PEG degli enti locali (allegato 12 al d. lgs. n. 118/2011) e all’elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa (allegato 14 al d. lgs. n. 118/2011) per rendere tali allegati coerenti con le modifiche apportate al bilancio di previsione dal sopra citato articolo 4; anche tali modifiche si applicheranno a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028;
  • l’articolo 8 dispone infine la modifica della Missione 12 relativamente alla descrizione del programma 01 e all’inserimento del programma 11 “Interventi per asili nido” nello schema di rendiconto del tesoriere di cui all’allegato 17/2 al d. lgs. n. 118/2011, modifiche che si applicheranno a decorrere dal rendiconto del tesoriere relativo all’esercizio 2026

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