Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se un Comune con popolazione inferiore a 3000 abitanti, con in organico un solo agente di polizia locale, può assumere a tempo determinato un agente in pensione ex art. 110 TUEL.
La disciplina degli incarichi a ex dipendenti pubblici è nota: l’art. 9, c. 5, D.L. n. 95/2012 dispone infatti che è “fatto divieto alle pubbliche amministrazioni (…) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.”
Come ha precisato successivamente il Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare n. 6 del dicembre 2014:
“Tra le ipotesi che non ricadono nei divieti, si segnalano le seguenti.
Va innanzitutto ricordato che scopo delle disposizioni in esame non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso le amministrazioni, ma di evitare che il conferimento di incarichi a questi soggetti sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza. Esse non impediscono di prestare attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche ai soggetti che possano aspirarvi, in relazione ai rispettivi limiti di età. Di conseguenza, non è escluso che un soggetto, collocato in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, possa concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un'età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria). In tali ipotesi, si applicherà ovviamente la vigente disciplina in ordine ai requisiti di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra trattamento economico e trattamento di quiescenza.
In secondo luogo, il divieto riguarda determinati contratti d'opera intellettuale, ma non gli altri tipi di contratto d'opera.
Non è escluso, dunque, il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza (in questo senso la citata deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato).
Non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza. Anche in questo caso, rimane ovviamente ferma la disciplina vigente in materia, con particolare riferimento alle modalità di scelta del contraente. (…)”
Un incarico ex art. 110, TUEL prevede necessariamente lo svolgimento di funzioni dirigenziali o direttive.
Si deve pertanto escludere, in via generale, che si possa incaricare in tal modo l’agente ora in pensione.
Detto ciò, la legge oggi ammette tre eccezioni a tale regola:
- D.L. n. 105/2023 per i capi di gabinetto anche negli enti locali,
- D.P.R. n. 82/2023 per gli incarichi di componente le commissioni di concorso entro i 3 anni successivi alla cessazione,
- D.L. n. 36/2022 per gli incarichi di supporto al RUP per l’attuazione del PNRR.
La specifica esigenza dell’ente è peraltro quella di inserire l’agente in pensione nell’organico della polizia locale.
Bisogna allora affidarsi a quanto indicato dalla Corte dei conti Basilicata nella del. n. 62/2023 nella quale si afferma relativamente a un incarico affidato a pensionato per affiancare personale neo-assunto: “in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva –, che l’attività in questione non costituisca incarico di studio o di consulenza, ferma restando la necessità di rispettare i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 nonché di avere riguardo al trattamento pensionistico in godimento.”
Se anche questa fattispecie non fa al caso del Comune, non resta che predisporre una selezione di personale a tempo determinato alla quale può partecipare anche l’agente in pensione.
Infine, la già citata circolare n. 6/2014 chiarisce che:
“Definito l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina, va ricordato che essa contempla un'eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. (…)”
Quindi, se l’incarico è gratuito, dura al massimo un anno e non riguarda funzioni direttive o dirigenziali, esso è ammesso.
23 ottobre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
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