Equivalenza tra qualifica funzionario responsabile della riscossione e di accertatore tributario
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Adempimenti a carico dell’agente e procedura di contestazione delle relative violazioni
Servizi Comunali Contenzioso tributario Entrate tributarie Sanzioni
Uno dei propositi del Legislatore della riforma della riscossione è stato quello definire con chiarezza e precisione gli oneri in capo all’agente della riscossione e, di conseguenza, individuare il perimetro della sua responsabilità nei confronti degli enti creditori.
L’articolo 1 del D.L.vo n. 110/2024
Non è un caso che l’articolo 1 del D.L.vo n. 110/2024 preveda che l’Agenzia delle entrate-riscossione debba procedere ad una pianificazione annuale della propria attività di riscossione.
Tale programmazione, peraltro, deve essere inserita nella convenzione stipulata tra il Ministero di economia e finanza e l’Agenzia delle Entrate.
A tal proposito, sarà utile ricordare che l’Agenzia entrate-riscossione, benchè dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, è sottoposta all’indirizzo operativo dell’Agenzia delle Entrate. Questo controllo che si è fatto più incisivo con la legge di Bilancio 2022.
La convenzione, al cui interno la pianificazione annuale dell’attività di riscossione deve essere inserita, è quella di cui all’art. 59 D.L.vo n. 300/1999.
Ai sensi di tale disposizione normativa, il Ministero di economia e finanza emette annualmente, successivamente all’approvazione parlamentare del documento di programmazione economico-finanziaria e coerentemente alle previsioni in esso contenute, un atto di indirizzo contenente le indicazioni per lo sviluppo della politica fiscale nonché le linee generali e le finalità della gestione tributaria riferite ad un periodo di almeno tre anni.
Sulla base di tale documento, il Ministero di economia e finanza e l’Agenzia delle Entrate stipulano una convenzione triennale, soggetta a revisione annuale, in cui vengono individuati obiettivi da raggiungere, criteri di gestione, vincoli da rispettare, modalità di verifica dei risultati.
L’articolo 2 del D.L.vo n. 110/2024
Il Legislatore della riforma non si è però fermato qui e ha elencato in modo espresso e preciso adempimenti concreti che gravano in capo all’Agente della riscossione.
A tal proposito l’articolo 2, comma 1, D.L.vo n. 110/2024 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate-riscossione in relazione alle quote affidatele, dovrà assicurare:
L’articolo 6 del D.L.vo n. 110/2024
A fronte di tanti adempimenti il Legislatore ha inevitabilmente previsto altrettanti controlli.
L’articolo 6 del D.L.vo n. 110/2024 è così interamente dedicato alla disciplina delle verifiche dell’operato dell’Agente della riscossione e alla sua responsabilità.
In primo luogo, il comma 1 disciplina la verifica dell’adempimento di cui all’articolo 1.
La norma prevede infatti che il Ministero di economia e finanza, verifichi, anche tramite l’Agenzia delle Entrate, la conformità dell’azione di recupero posta in essere dall’Agenzia delle entrate-riscossione al contenuto della pianificazione annuale di cui all’articolo 1.
Il comma 2 elenca invece le verifiche sull’operato dell’Agente della riscossione che spettano agli enti creditori e, quindi, anche agli enti locali per le quote affidate.
La norma opera un distinguo tra le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 e quelle affidate sino al 31.12.2024.
Per le prime, l’ente creditore dovrà verificare il rispetto della tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione così come previsto dalle lettere a) e b) dell’articolo 2, comma 1, nonché la puntuale trasmissione dei flussi informativi di cui alla lettera d) dell’articolo 2, comma 1.
Per le seconde, l’ente creditore si limiterà a controllare il rispetto della tempestiva notifica degli atti interruttivi della prescrizione e la puntuale trasmissione dei flussi informativi (2).
Il comma 3 prevede l’emanazione di un provvedimento dirigenziale generale del Ministero di economia e finanza, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata, per la definizione dei criteri con cui individuare le quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, oltre che le modalità, anche solo telematiche, di verifica. In ogni caso è già previsto che le quote di crediti tributari erariali da sottoporre a controllo saranno comprese tra il 2% e il 6% di quelle oggetto di discarico nell’anno di riferimento del controllo. Per i restanti crediti, tra cui quelli degli enti locali, è prevista la percentuale massima del 5%, sempre con riferimento alle quote discaricate nell’anno di riferimento del controllo.
Si precisa che l’attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell’ente creditore all’Agenzia delle entrate-riscossione della comunicazione di avvio del procedimento.
In tale occasione l’ente creditore potrà altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, precedentemente esaminata dall’Agente della riscossione nella sua attività di recupero, relativa alle quote da sottoporre al controllo.
Qualora l’Agente della riscossione sia stato inadempiente nel trasmettere tempestivamente i flussi informativi mensili, l’ente creditore potrà assegnargli un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.
Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31.12.2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 110/2024, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l’ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all’agente della riscossione.
L’atto di contestazione va notificato entro 180 giorni, termine che decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento, ovvero, qualora sia richiesta la documentazione vagliata dall’Agente della riscossione durante la sua attività di recupero, dalla trasmissione della stessa ovvero dall’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta. L'atto di contestazione dovrà contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica degli inadempimenti che vengono imputati all’Agente della riscossione.
L’Agente della riscossione, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, potrà produrre osservazioni.
A sua volta, l’ente creditore, dovrà notificare all’Agente della riscossione, a pena di decadenza, entro 60 giorni, un provvedimento di accoglimento o di rigetto delle predette osservazioni, avente carattere definitivo.
In ipotesi di provvedimento di rigetto, l’Agente della riscossione potrà definire la controversia mediante pagamento, entro 90 giorni, di una somma pari da un ottavo dell’importo del carico affidato, oltre agli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo.
Diversamente, l’Agente della riscossione, sempre nel termine di 90 giorni, potrà presentare ricorso alla Corte dei conti.
Decorso tale termine, senza che la controversia sia stata definita in via agevolata ovvero sia stato presentato ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione sarà pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo.
Il Legislatore precisa che le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità contabile, salvo che in presenza di dolo.
Fanno eccezione le ipotesi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1°gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, e, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dalla violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), sia derivata la prescrizione del diritto di credito: in tali ipotesi rileverà anche la colpa grave dell’Agente della riscossione.
Un tanto varrà anche in ipotesi di riaffidamento biennale da parte dell’ente creditore dei carichi di propria competenza all’Agenzia delle entrate-riscossione e di riaffidamento a seguito di discarico anticipato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), e comma 5, rispettivamente.
Attività di verifica e discarico
Le somme affidate all’Agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 potranno, quindi, essere sottoposte a verifica dall’ente creditore a far data dal 31.12 del quinto anno successivo a quello dell’affidamento del credito.
Le somme affidate all’agente della riscossione tra il 01.01.2000 e il 31.12.2024 potranno essere sottoposte a verifica dall’ente creditore entro il 31.12.2031.
In entrambi i casi, la verifica potrà dare luogo al discarico anticipato nei casi di chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale e di assenza di beni aggredibili del debitore.
Le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, non riscosse e che non sono state sottoposte alla verifica entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello di affidamento, saranno oggetto di discarico a tale data.
Le quote affidate tra il 01.01.2000 e il 31.12.2024 e non verificate entro il 31.12.2033, saranno discaricate a tale data.
(1) Le modalità operative saranno definite con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
(2) Con riferimento a tali quote trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 in materia di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Per completezza, si precisa che i predetti articoli 19 e 20 vengono abrogati dall’articolo 10 del D.L.vo n. 110/2024.
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
TAR Sicilia, Palermo, Sezione I - Sentenza 12 marzo 2025, n. 550
Corte Costituzionale – Sentenza 27 marzo 2025, n. 36 e comunicato
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