Presentata richiesta di costruire in sanatoria

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
28 Marzo 2018

E' stata presentata una richiesta di costruire in sanatoria relativamente ad un fabbricato residenziale. In particolare l’abuso consiste nell’ampliamento planimetrico e il sopralzo dell’immobile. Il tecnico incaricato per la redazione della pratica invoca l’applicazione del comma 2-ter dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001 per quanto riguarda l’ampliamento planimetrico anche se il volume relativo al sopralzo è maggiore del 2% previsto dal succitato art. 34. E’ corretta la sua interpretazione?


 

Risposta

La normativa inerente al quesito così recita:

 

Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

 

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

 

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

 

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione di inizio attività.

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

 

2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

(comma introdotto dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)”

 

Sul punto occorre tenere presente che il massimo consesso amministrativo si è espresso sostenendo che non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
 

Sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale è emerso che il comma 2-ter dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 non contiene una definizione normativa della parziale difformità, ma prevede una franchigia vera e propria. Il che sta a significare non che ogni violazione eccedente il 2% considerato costituisce difformità totale, ma al contrario che le violazioni contenute entro tale limite sono irrilevanti.
Come si è accennato, in tal senso si è espressa la sezione VI del Consiglio di Stato nella sentenza 30.03.2017 n. 1481 in una fattispecie nella quale si trattava di una difformità consistenti nell'altezza esterna del fabbricato e interna del piano sottotetto di una copertura del tetto a doppia falda diversa da quella in progetto per la quale era stata presentata istanza per ottenere la sanatoria dell'abuso ai sensi dell'art. 34 T.U. 06.06.2001 n. 380 e, subordinatamente alla sanatoria, il recupero abitativo del piano sottotetto, ai sensi della specifica l.r. 15.11.2007 n. 33 della Puglia, ricevendo un diniego.


In primo grado, il T.A.R. aveva respinto il ricorso proposto contro il diniego ritenendo che l'intervento si dovesse considerare realizzato in difformità non parziale ma totale dal titolo abilitativo e che pertanto la sanatoria, meglio detto la sanzione non demolitoria, di cui all'art. 34, comma 2, T.U. 380/2001 non fosse applicabile.
 

I giudici amministrativi d'appello hanno, invece, ritenuto che:

 

  • la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria va valutata nella fase esecutiva del procedimento di repressione dell'abuso, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: è per tal motivo che la norma viene a costituire, in sostanza, un'ipotesi ulteriore di sanatoria, denominata di solito "fiscalizzazione dell'abuso";
  • l'amministrazione, tenuta a decidere sull'istanza della ricorrente appellante, doveva valutare anzitutto se l'abuso costituisse effettivamente una "parziale difformità" e, in caso positivo, se effettivamente non potesse essere demolito senza pregiudizio per la parte conforme;
    la norma del comma 2-ter non contiene una definizione normativa della parziale difformità ma prevede una franchigia. In altre parole, intende stabilire non che ogni violazione eccedente il 2% considerato costituisce difformità totale, ma al contrario che le violazioni contenute entro tale limite sono irrilevanti;
  • in tal senso, è anzitutto un argomento letterale: il testo della norma, contenuta nell'articolo dedicato appunto alle conseguenze della "parziale difformità", stabilisce quando la stessa "non si ha", e quindi un caso in cui l'abuso esula;
  • nello stesso senso, è anche l'argomento storico: la norma è stata aggiunta in un momento successivo, con l'art. 5 del decreto legge 70/2011, cd. "Decreto sviluppo", il cui dichiarato scopo è "liberalizzare le costruzioni private", scopo rispetto al quale è congruo un regime, appunto, di franchigia, volto ad alleggerire gli oneri che gravano sul privato i costi della sanzione applicata a qualsiasi a difformità, anche fra le più lievi;
  • a identico risultato conduce l'argomento logico sistematico: se effettivamente il comma 2-ter contenesse la nozione normativa di parziale difformità, ne seguirebbe che sarebbe abuso e comporterebbe, in via principale, l'ordine di rimessione in pristino per ogni difformità rispetto alle misure di progetto, anche la più lieve, con risultati pratici assurdi, di moltiplicazione e complicazione del contenzioso.

 

La decisione afferma, quindi, di non assoggettare a sanzione alcuna le variazioni al titolo comprese nella misura del 2% per altezza, distacchi, cubatura o superficie.

 

Ciò detto, chi scrive considera molto arduo che un ampliamento e sopralzo possano rientrare nella “tolleranza” del due per cento. Con buona probabilità, il tecnico di parte intendeva puntare al sanzionamento per indemolibilità dell’abuso pregiudizievole della parte legittima di cui all’art 34 comma 2 del T.U.E.

 

Dott. Pietro Cucumile 23/03/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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