Responsabile del servizio finanziario nominato revisore di un’ATO

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
29 Ottobre 2024

Il Comune fa parte di un Autorità ambito territoriale, dove è stato nominato revisore il Responsabile finanziario del nostro Comune, nonché responsabile degli organismi partecipati e società partecipate.

Può il Sindaco non autorizzare tale incarico al dipendente, ai sensi dell'art. 236, c. 2 del Tuel?

Risposta

In un parere del 28 settembre 2021, il Ministero dell’Interno, nel valutare l’incompatibilità tra responsabile del servizio finanziario di un consorzio di enti locali e revisore dei conti di uno dei comuni facenti parte del consorzio, ha chiarito che secondo l’art. 236 TUEL "Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile", nonché quelle di cui al successivo terzo comma, il quale stabilisce che "i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi di consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso". Il citato primo comma, dell'articolo 2399 del codice civile, alla lettera c) stabilisce che non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono: "coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza”. 

Inoltre, il Ministero richiama l'orientamento giurisprudenziale "circa l'applicazione dell'articolo 2399, primo comma, lettera c) (nella attuale formulazione sostituita dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6), richiamato dall'articolo 236 del decreto legislativo n.267 del 2000” che "sembra essere molto rigoroso, sino a ricomprendere nella fattispecie qualsiasi legame che abbia ad oggetto attività professionali, rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, quando la prestazione a titolo oneroso abbia carattere continuativo. La ratio della norma risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo.”

Ora, poiché "le ipotesi di incompatibilità sono tipiche e nominate dal legislatore” e dunque esse "non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti dal legislatore medesimo”, è necessario che nel caso concreto l’ente locale valuti con attenzione i rapporti finanziari tra Comune e ATO.

Qualora essi siano tali da far emergere un conflitto d’interesse anche potenziale, l’ente locale negherà l’autorizzazione.

25 ottobre 2024

Dr. Massimo Monteverdi

 

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