Redazione, deposito e trasmissione delle DAT/Disposizioni Anticipata di Trattamento

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
29 Ottobre 2024

Si chiede quale sia l’iter da seguire per il deposito della DAT.

Risposta

Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono state introdotte nel nostro ordinamento dalle Legge 22 dicembre 2017, n. 219, che oltre al tema specifico disciplina, negli ulteriori articoli, il tema del consenso informato, della terapia del dolore, della pianificazione delle cure e dei minori e incapaci.

La norma che riguarda gli ufficiali di stato civile parte dalle considerazioni enucleate nell’articolo 1 della legge laddove si illustra il concetto di consenso informato.

In particolare si richiamano i principi desunti dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e 1, 2, 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in materia di tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e soprattutto all’autodeterminazione della persona al trattamento sanitario che, ricordiamo, non può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata tranne nei casi stabiliti dalla legge.

Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile sulla diagnosi, prognosi, i benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici e dei relativi trattamenti sanitari, oltre alle possibili alternative e conseguenze al rifiuto del trattamento. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

Premettendo che i trattamenti sanitari sono erogati sempre e comunque previo consenso informato da parte del paziente, la legge disciplina nell’articolo 4 gli aspetti più prettamente amministrativi in materia di dichiarazione anticipata di trattamento, laddove si consente al cittadino di anticipare la propria volontà prefigurandosi uno scenario futuro in cui possa anche non avere la capacita di intendere e volere e quindi poter decidere coscientemente sul tema dei trattamenti sanitari e accertamenti diagnostici.

L’articolo 4, comma 1, prevede che “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.”

Ciò che coinvolge l’ufficiale dello stato civile in prima persona è la disposizione contenuta nel comma 6, che recita “Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento”.

Quindi le disposizioni anticipate di trattamento (DAT):

  • possono contenere le volontà della persona “in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”;
  • devono essere espresse da una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità e dopo avere ricevuto adeguate informazioni “sulle conseguenze delle sue scelte”;
  • devono essere redatte per iscritto, alternativamente per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio di stato civile del suo Comune di residenza oppure presso le strutture sanitarie, qualora le Regioni abbiano predisposto modalità telematiche per la gestione della cartella clinica di cui all’articolo 4 comma 7 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219;
  • in particolari situazioni, cioè quando la persona non sia in grado di scrivere, possono essere espresse per il tramite di una videoregistrazione;
  • sono modificabili e revocabili in qualunque momento mediante gli stessi strumenti sopra citati;
  • possono contenere l’indicazione di un “fiduciario” del disponente che ha la funzione di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie; anche il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere, deve accettare l’incarico sottoscrivendo le DAT o con atto successivo da allegare alle DAT e può rinunciare all’incarico attraverso un atto scritto da comunicare al disponente;
  • sono esenti dall’imposta di bollo, da qualsiasi tassa o diritto e non sono soggette a registrazione.

La circolare MIACEL n. 1 del 8 febbraio 2018, all’oggetto “Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recanteNorme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Prime indicazioni operative” ha fornito alcune interpretazioni della norma per tracciare un procedimento da seguire per gli ufficiali dello stato civile che dovessero adempiere alle prescrizioni della nuova legge.

Il compito principale dell’ufficiale di stato civile è quello di ricevere le DAT personalmente dall’interessato. All’atto della consegna l’ufficiale di stato civile dovrà verificare:

  • l’identità del disponente;
  • che lo stesso risieda nel Comune;
  • che il documento rechi la firma autografa del disponente.

Una volta fatta questa verifica, l’ufficiale di stato civile dovrà rilasciare una ricevuta indicante le generalità del disponente, la data di consegna, la sua firma e il timbro dell’ufficio.

La circolare prevede anche che “tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia delle DAT eventualmente presentate dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale”.

Inoltre, come per tutti i documenti acquisiti dall’Ente, anche le DAT dovranno essere protocollate.

Come ha chiarito la Direzione Centrale dei Servizi Demografici in risposta a specifico quesito del marzo 2019 pervenuto dalla Prefettura di Torino, l’ufficiale di stato civile riceve le DAT sempre in busta aperta in quanto deve verificare la completezza dei dati di sua specifica competenza ed è altresì titolato al trattamento di dati sensibili o particolari secondo la nuova definizione del Regolamento europeo 679/2016.

In merito alla conservazione delle dichiarazioni, la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, non prevede l’istituzione di un nuovo registro di stato civile dove riportare le DAT. Prevede che una volta acquisite, se l’Ente ha in precedenza istituito un apposito registro, le DAT devono essere annotate sullo stesso altrimenti l’ufficiale di stato civile deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate. Registro o elenco (che potrà essere cartaceo o informatico) che dovrà indicare i dati anagrafici del disponente, la data di presentazione della DAT e il numero di protocollo. Tale adempimento è fondamentale per la futura trasmissione alla banca dati centrale.

Il Ministero dell’interno ha chiarito inoltre che il Comune dovrà adempiere in maniera coerente le previsioni in materia di protezione dei dati personali che alla luce del regolamento europeo n. 679/2016 prevedono che il trattamento relativo alle DAT sia specificamente previsto nel registro dei trattamenti adottato dal Titolare.

L’ufficiale di stato civile non deve:

  • autenticare la firma del disponente; la legge, infatti si esprime in termini di “scrittura privata” (non autenticata) e niente prevede a carico dell’ufficiale di stato civile ricevente; l’autentica non potrà essere fatta nemmeno dall’ufficiale di anagrafe o da altro funzionario comunale in quanto la legge non ha attribuito (nemmeno) a quest’ultimi una tale competenza;
  • assistere il disponente nella redazione del documento o dare indicazioni al riguardo; l’articolo 4 comma 1 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, prevede infatti che il disponente, nel redigere le DAT, abbia già acquisito le necessarie informazioni da parte del personale sanitario che, solo, è competente in detta materia;
  • verificare che il disponente sia in grado di intendere e di volere (la circolare, infatti, prevede che l’ufficiale di stato civile si debba limitare a verificare i presupposti della consegna, in particolar modo l’identità e la residenza del disponente);
  • ricevere la consegna di una DAT videoregistrata.

Nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’articolo 1 riportava due commi, il 418 ed il 419.

Con il 418 si istituiva presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, mentre il 419 disponeva che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma 418.

Il decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, all’oggetto “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, regolamenta le modalità con cui le DAT – raccolte dai diversi soggetti individuati dal legislatore – confluiscono nell’archivio unico istituito con l’articolo 1, comma 418, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in modo che possano essere messe immediatamente a disposizione dell’autorità sanitaria, in caso di necessità.

L’articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale prevede che “All'atto della formazione, consegna e ricezione della DAT i soggetti di cui al comma 1 (tra cui l’ufficiale dello stato civile) trasmettono copia della stessa, senza indugio, alla Banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, secondo le specifiche di cui al disciplinare tecnico di cui all'articolo 10. Il modulo contiene i seguenti elementi essenziali: a) dati anagrafici e di contatto del disponente; b) dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato, e l'attestazione dell'accettazione della nomina, ove risultante dalla sottoscrizione delle DAT”.

La circolare MIACEL n. 2-2020, all’oggetto “Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”. Indicazioni tecnico-Operative.” ha fornito le istruzioni operative per la trasmissione alla Banca dati nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, raccolte dagli Uffici dello stato civile dei Comuni.

Gli Ufficiali di stato civile dei Comuni deputati alla raccolta delle DAT, per trasmettere le DAT alla relativa Banca dati nazionale, devono compilare il modulo elettronico reso disponibile on-line sul sito del Ministero della Salute (https://dat.salute.gov.it/moduloDatComuni/) contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della DAT, ove il disponente abbia fornito il consenso alla sua trasmissione.

L’Ufficiale di stato civile del comune informa la persona che le DAT sono trasmesse in elettronico alla Banca dati nazionale presso il Ministero della salute, quindi acquisisce la DAT redatta in forma scritta e tutte le informazioni richieste al fine di procedere alla corretta compilazione del modulo online.

ll modulo on line permette, una volta compilato, di scaricare un file compresso e cifrato che deve essere inviato attraverso la PEC del Comune o dell’Ufficio consolare all’indirizzo dat@postacert.sanita.it.

La DAT sarà allegata in copia al modulo online ove il disponente abbia espresso il consenso alla trasmissione di copia della stessa alla Banca dati nazionale.

In caso di dissenso a detta trasmissione, nel modulo online dovrà essere indicato dove la DAT è reperibile.

28 Ottobre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3510, sintomo n.QD3545

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