Cambio di destinazione d'uso per ambienti che, in origine, non hanno un uso abitativo primario

Risposta dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
31 Ottobre 2024

Art. 24 comma 5-bis d.p.r. 380/2001; la norma in riferimento introduce un principio la cui portata se stravolta può portare a ripercussioni sostanziali nell'equilibrio urbanistico edilizio.

E’ possibile legittimare ambienti che alla fonte non hanno un uso abitativo primario, operando una indebita variazione d'uso? Esempio: è possibile trasformare locali ad uso tecnologico (h interna pari a mt. 2,40) in ambienti abitativi, invocando la norma di riferimento?

Risposta

In teoria sì, se l’intervento è accompagnato da un titolo edilizio idoneo (normalmente, il permesso di costruire) e se la modifica del cambio di destinazione d’uso rientra fra quelle ammesse dalle norme regolamentari locali e dagli strumenti urbanistici in essere. Diversamente opinando (ossia, ritenendo superfluo il titolo edilizio), le ripercussioni sostanziali paventate nel quesito sarebbero difficili da gestire.

L’asseverazione di cui parla la norma riguarda solo gli aspetti dell’agibilità ma non può sostituire il titolo edilizio alla base dell’intervento.

30 ottobre 2024

Avv. Mario Petrulli

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QU353, sintomo n.QU361

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