Accertamenti preliminari all’accesso agli atti e all’apposizione di numero civico

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
05 Novembre 2024

Nel 2021 l'Ufficio Toponomastica ha assegnato un numero civico su istanza di un cittadino dichiaratosi proprietario dell'area su cui, dopo regolare sopralluogo del tecnico del Comune, è stato apposto un numero civico.

È pervenuta ora una richiesta di accesso agli atti inerenti al procedimento da parte di una cittadina che afferma di essere la legittima proprietaria dell'area.

Si chiede se rientra nelle competenze dell'ufficio accertare preliminarmente il titolo di proprietà, sia per procedere all’accesso agli atti che per quanto concerne la richiesta di apposizione di numero civico.

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Risposta

La richiesta di accesso  e la richiesta di apposizione di un numero civico rispondono a procedimenti e discipline diverse: nel primo caso, il richiedente deve dimostrare un interesse concreto, diretto e attuale che può discendere dalla sussistenza in capo allo stesso di diritti reali sul bene o dall’essere confinante o comunque dall’avere un interesse qualificato, in ogni caso deve essere dimostrato – in modo da giustificare il collegamento al documento di cui si chiede l’accesso -  ad es. mediante esibizione di documenti o dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e sotto le sanzioni di legge per dichiarazioni mendaci e false. Ciò anche al fine di individuare terzi controinteressati sotto il profilo della riservatezza dei dati personali.

Al riguardo, la giurisprudenza (v. TAR Campania Napoli sez. VI 22/6/2015 n. 3303) ha osservato che l’interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e che  alla P.A. detentrice del documento è preclusa una penetrante indagine sulla “meritevolezza” dell’interesse sotteso alla richiesta di ostensione, tanto che, laddove vi sia detenzione e custodia in capo alla parte pubblica, l’obbligo di consentire l’accesso opera in termini pressoché automatici. In ogni caso, si deve trattare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. (v. Consiglio di Stato sez. IV 15/5/2020 n. 3101)

Diversamente, nel caso di rilascio del numero civico occorre applicare le disposizioni regolamentari ed organizzative dell’ente per stabilire la legittimazione a richiedere l’apposizione, dimostrando all’ufficio competente la qualificazione presupposta di proprietà piena o superficiaria singola, nel caso in cui l’istante sia il proprietario/superficiario persona fisica o giuridica, oppure di proprietà condominiale, nel cui caso agirà l’amministratore condominiale.

4 Novembre 2024

Dott. Eugenio De Carlo

 

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