Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiIl comma 493 dell'articolo 1 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio per il 2024) ha aggiunto tra le spese finanziabili dall'imposta di soggiorno anche i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si chiede quali costi rientrano in questa categoria di spese, visto che la norma parla di costi in generale.
Il comma 493 art. 1 legge 213/2023 ha introdotto una deroga importante alla copertura dei costi del servizio rifiuti modificando l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ora appare così rappresentato: “Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
Dalla lettura integrale del testo di legge si desume che i costi del servizio rifiuti che potrebbero essere finanziati dall’imposta di soggiorno dovrebbero comunque essere costi legati alla gestione dei flussi turistici; precisazione alquanto superflua nei Comuni a vocazione turistica nei quali è sempre presente una cospicua parte di costi dei rifiuti legati al mantenimento della pulizia urbana generata dalla grande quantità di turisti (ad esempio i costi di spazzamento e lavaggio delle strade e tutti i costi amministrativi ad essi collegati).
Per quanto concerne la redazione del PEF, ovviamente tali costi devono comunque essere inseriti nello schema ARERA per essere poi detratti a conclusione inserendo la voce finanziata dall’Imposta di soggiorno tra le c.d. detrazioni 1.4 (contributo MIUR, accertamento evasione, ecc).
04 novembre 2024
Dott. Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente n. QT1758, sintomo n. QT1836
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani
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