Trasferimento dipendente in comando, convivente personale forze armate ai sensi dell'art. 17 legge 266/1999

Risposta del Dott. Luigi Oliveri

Quesiti
di Oliveri Luigi
06 Novembre 2024

Si chiede se il Comune B è obbligato ad accogliere la richiesta, ai sensi dell'art 17 L. 266/99, di trasferimento in comando di un dipendente del Comune A.

Risposta

L’articolo 17 della legge 266/1999 dispone: “Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale ((...)) nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina”.

Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 23.11.2004, n. 7686, l’amministrazione del coniuge del militare trasferito “per quanto possibile, deve assicurare il trasferimento del dipendente, senza richiedere allo stesso la presentazione di una duplice istanza, presso l’amministrazione di provenienza e quella di destinazione, e senza richiedere che il dipendente si faccia promotore di un concerto fra le amministrazioni interessate al trasferimento.

Piuttosto è l’amministrazione di provenienza del dipendente, che, una volta ricevutasi l’istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge militare, o equiparato, trasferito d’autorità, deve accertare d’ufficio ed autonomamente se sussistano in altre sedi, condizioni tali da consentire la fruizione concreta del diritto sancito dalla norma”.

Quindi, se per un verso il comune “A” ha l’obbligo di attivarsi per favorire il comando o il trasferimento del dipendente, il comune “B” non ha, invece, nessun obbligo di acquisire in comando il dipendente, col quale non ha nessuna relazione ed obbligo.

4 novembre 2024

Dott. Luigi Oliveri

 

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