Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiConsiderato che le schede di valutazione vengono compilate dal dirigente o responsabile del settore e consegnate al singolo dipendente, qualora il dirigente o responsabile si dimette a metà anno e ne subentri uno nuovo, si chiede chi ha la competenza alla compilazione della scheda di valutazione dei dipendenti del settore.
Per un principio di continuità amministrativa e gestionale le valutazioni devono essere effettuate dal dirigente o responsabile del settore, titolare del potere valutativo al momento in cui le valutazioni vengono effettuate.
Quest’ultimo prende in carico tutte le pendenze che sono correlate all’incarico senza che possa invocare l’assenza di elementi utili ai fini della valutazione. La valutazione è un processo che si sviluppa attraverso la raccolta di ogni elemento utile anche attraverso la interlocuzione (colloquio valutativo) con il destinatario della valutazione.
D’altra parte, il precedente Dirigente/Responsabile essendosi dimesso non avrebbe titolo a formalizzare una valutazione e peraltro potrebbe non essere più rintracciabile.
Chi subentra assume in capo alle proprie competenze anche quella di valutare i propri collaboratori anche con riferimento all’annualità in cui non era titolare dell’incarico di responsabilità.
Nel caso in cui il precedente Dirigente/Responsabile abbia, invece, l’incarico di una unità organizzativa diversa, nell’ambito del principio di leale collaborazione potrebbe fornire elementi utili al nuovo Dirigente/Responsabile.
Alcuni sistemi di misurazione e valutazione prevedono che all’atto della cessazione dall’incarico il Dirigente/Responsabile effettui una valutazione parziale (per il periodo fino alla cessazione dell’incarico) oppure relazioni al nuovo dirigente fornendo gli elementi che poi utilizzerà in sede di valutazione annuale.
4 novembre 2024
Dott. Angelo Maria Savazzi
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