Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiRelativamente all'esposizione dell'esonero per decontribuzione madri nella ListaPosPa, qualora a gennaio 2024 la lavoratrice avesse usufruito dell'esonero di cui all'articolo 1, c.15, l. n.213/23, si chiede quale doveva essere la compilazione del V1C5 in sostituzione di quanto dichiarato e come, eventualmente, correggere i V1C5 erroneamente compilati. In particolare si chiede se i codici sgravio 58/59 relativi a gennaio o febbraio dovevano essere riportati nel quadro E0 o nei rispettivi V1C5.
Nella Circolare n. 27 del 31/1/2024 l’Inps fornisce le istruzioni operative per applicare l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Per poter fruire dell’esonero previsto a partire dal 1° gennaio 2024, sulla base dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica dell’INPS devono compilare, a partire dalla denuncia del mese Febbraio 2024, la sezione <ListaPosPA> dell’Uniemens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> con la retribuzione lorda imponibile ai fini pensionistici e l’elemento <Contributo> con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile.
Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, come di seguito indicato.
Nel caso della lavoratrice madre di tre o più figli, si dovranno valorizzare i seguenti elementi:
Nel caso, invece, della lavoratrice madre con due figli, di cui uno di età inferiore a 10 anni:
Nei casi in cui il datore di lavoro sia in possesso dei codici fiscali dei figli comunicati dalla lavoratrice, gli stessi dovranno essere indicati nell’elemento V1_Periodo Precedente Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 5 “Regolarizzazione da circolare o messaggio” da compilare per ciascun figlio secondo le indicazioni che seguono:
Non deve essere compilato alcun altro elemento.
Il recupero dell’esonero spettante per il mese di Gennaio 2024 e febbraio 2024 può essere effettuato nelle denunce del mese di marzo, aprile e maggio 2024, indicando il corrispondente <MeseRif>.
Qualora, a gennaio 2024, la lavoratrice abbia usufruito dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n.213, in misura minore rispetto a quello previsto dai commi 180 e 181 del citato articolo 1 della medesima legge, è necessario inviare l’elemento “V1 Casuale 5” a sostituzione di quanto precedentemente dichiarato.
6 novembre 2024
Dott.ssa Ylenia Daniele
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