Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente, con giudizio di inidoneità permanente, in sospensione cautelare in attesa di visita idoneità psicofisica in base all'art. 6 DPR 171/2011 per ben 3 volte non si è presentato alla commissione medica. Si chiede come gestire tale situazione dal punto di vista giuridico ed economico visto che in data 21.10.2024 terminano i 180 gg di sospensione cautelare.
L’art. 6, c. 3, D.P.R. n. 171/2001 dispone:
“3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.”
L’ente cioè può procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione del triplo rifiuto del dipendente a sottoporsi alla visita di idoneità.
6 novembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7908, sintomo n. QP8002
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Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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