Dichiarazione di nascita di bambino straniero e attribuzione del nome

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
08 Novembre 2024

Viene dichiarata la nascita di una bambina da padre spagnolo e madre pakistana. La dichiarazione è stata effettuata con il supporto di un interprete.

Viene attribuito un singolo elemento del cognome del padre, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Ora il Consolato spagnolo non intende registrare bambina e attribuirle la cittadinanza ritenendo che le generalità non siano state attribuite correttamente, in quanto avremmo dovuto registrarla sia con il cognome paterno che con quello materno. 

I genitori della bambina chiedono la correzione del cognome ma il Consolato non emette attestazione.

Si chiede pertanto come procedere.

Risposta

Quando due cittadini stranieri si presentano dinnanzi all’ufficiale dello stato civile per dichiarare la nascita del proprio figlio, dal punto di vista della modalità di redazione, si applicano le disposizioni del nostro ordinamento contenute nel d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, mentre dal punto di vista del contenuto (aspetto sostanziale status del figlio, riconoscimento, attribuzione del nome e del cognome, cittadinanza) si applicano esclusivamente le normative dello Stato di appartenenza.

L’articolo 33 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, stabilisce che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita”.

 I diritti della personalità, fra cui viene comunemente annoverato il diritto al nome ed al cognome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; in altri termini, solo le autorità dello stato di appartenenza del cittadino straniero sono competenti ad attestare le esatte generalità con cui quest’ultimo deve essere identificato, anche al di fuori dello stato d’origine. Al riguardo, occorre sottolineare che il mantenimento dell’identità del cittadino straniero appare pienamente in armonia con i principi vigenti in materia di diritto all’identità personale che, rientrando tra quelli della personalità, va regolata dalla Legge nazionale del soggetto. Tale principio di carattere generale è contenuto nella Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980, ratificata dall’Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 950, ove si stabilisce all’articolo 1 che “i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla Legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato.” Questo disposto è stato successivamente ribadito dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e in particolare l’articolo 24 comma 1 che in materia di diritti della personalità dispone “L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto” stabilendo che sia la legislazione dello Stato di appartenenza a regolarne la materia. Al neonato straniero non possono essere applicati criteri di attribuzione del cognome italiani.

Spetta pertanto ai dichiaranti accertare che il nome imposto sia ammissibile secondo la normativa dello Stato di appartenenza. L’ufficiale dello stato civile in sede di denuncia di nascita di neonato straniero dovrà chiedere ai genitori quale cognome spetta al figlio in conformità alle disposizioni vigenti in materia nello Stato di appartenenza e indicherà tale cognome nell’atto usando una dicitura del tipo “Il dichiarante dà il nome di ...... e il cognome di.............. come previsto dall’articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218.”

Se successivamente alla formazione dell’atto di nascita i genitori stranieri si dovessero accorgere (direttamente o perché resi edotti dal proprio consolato) che l’identità attribuita al minore non è conforme alla propria legge nazionale, il Ministero dell’Interno con circolare n. 66 del 29 novembre 2004 ha chiarito che “per i cittadini stranieri non è prevista l'attivazione della procedura di cambiamento del nome e del cognome, di cui agli articoli 84 e seguenti del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Infatti, l'articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, concernente la riforma del sistema del diritto internazionale privato, stabilisce che ai diritti della personalità - fra i quali deve annoverarsi il diritto al nome e al cognome - si applica la normativa del Paese di cui il soggetto è cittadino. Solo nell'ipotesi in cui l'atto di nascita del cittadino straniero sia stato formato in Italia, l'ufficiale dello stato civile può provvedere, mediante annotazione, alla correzione del nome o del cognome dell'interessato, ai sensi dell'articolo 98 del citato d.P.R. n. 396/2000, sulla base di apposita attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui l'interessato è cittadino, dalla quale risulti che l'attribuzione del nome o del cognome non è conforme all'ordinamento giuridico vigente in tale Stato.”

Anche nel Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile, ed. 2014 (pagina 68 - paragrafo 6.2.1. Straniero nato in Italia) viene indicato che “In caso di un minore nato in Italia da genitori stranieri, di nazionalità diverse, l'ufficiale dello stato civile non è fra coloro chiamati a verificare il contenuto della legge straniera applicabile in base alla normativa italiana sul diritto internazionale privato di cui dalla Legge 218/1995. Egli, pertanto, nel caso di persona nata in Italia, dovrà formare l'atto di nascita secondo le indicazioni date dal dichiarante (che fanno fede fino a prova contraria – ex art. 451, comma 2, del codice civile). In questa situazione, il nome (prenome e cognome) attribuito al nato al momento della formazione dell'atto di nascita sarà quello dato dal dichiarante o, in mancanza e per analogia, dall'ufficiale dello stato civile, seguendo le norme (di carattere procedurale) di cui all'articolo 29, commi 4 e 5 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.”

Quindi è indispensabile l’acquisizione di un documento (in genere un'attestazione consolare, debitamente legalizzata, salvo specifici casi di esenzione) che certifichi che nello Stato di cui è cittadino il nato, quel nome o quel cognome non è ammesso dall'ordinamento o che lo stesso nome o cognome deve essere scritto in altro modo secondo l'ordinamento dello Stato estero di appartenenza.  L'attestazione serve in ragione del fatto che il rispetto della norma dello Stato di appartenenza, quanto ai diritti della personalità (ex articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218), non può essere oggetto di valutazione autonoma dell'ufficiale dello stato civile, né quest'ultimo può intervenire a correggere l'atto formato in Italia per sola comunicazione dell'interessato o mediante la sola presa visione di un documento rilasciato dallo Stato di appartenenza (che potrebbe contenere un solo errore di scrittura), né ancora la correzione può essere effettuata per un semplice ripensamento dei genitori nel momento della dichiarazione di nascita alle autorità straniere competenti.

Una volta acquisita l'attestazione consolare, l'ufficiale dello stato civile procederà ad una correzione del nome ex articolo 98 comma 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, richiamando gli estremi della medesima attestazione.

Nel caso in cui tale attestazione non venga presentata dai genitori all’ufficiale dello stato civile non può essere chiesta l’applicazione della procedura di cui all’articolo 98 comma 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 poiché l’atto è stato letto dall’ufficiale di stato civile prima della sottoscrizione e pertanto il solo rimedio per risolvere la modifica del cognome è il ricorso per rettifica al tribunale ordinario (articolo 95, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

7 Novembre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3521, sintomo n.QD3556

 

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