Attuazione dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC). Richiesta e rilascio delle firme elettroniche remote agli ufficiali dello stato civile.
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiDue cittadini residenti chiedono come attribuire il secondo cognome al loro primo figlio, al fine di uniformare il cognome con quello del secondo figlio nato successivamente, al quale hanno deciso di attribuire entrambi i loro cognomi.
Si chiede come procedere e se i cittadini debbano presentare tale istanza all’ente.
Ad oggi l’unica strada percorribile che permetta ai genitori di modificare un cognome già attribuito non è certamente di richiederlo all’ufficiale dello stato civile ma dovranno presentare istanza di cambio cognome presso la Prefettura competente per territorio.
L’articolo 89 comma 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di modificazioni del nome o del cognome dispone che “Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”.
Ricordo che tra le istanze più frequenti e tutte meritevoli di accoglimento come delineato dalle istruzioni impartite dallo stesso Ministero con Circolare 21 maggio 2012, n. 14, vi è proprio la richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno.
Anche prima della Sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2022 il Ministero dell’Interno con Circolare n. 21 del 30 maggio 2006 si era espresso favorevolmente circa l’accoglimento delle richieste di aggiunta del cognome materno.
La circolare infatti affermava che “Le istanze volte ad ottenere, in aggiunta a quello paterno, il cognome della madre, sono da considerare con particolare attenzione e, qualora opportunamente motivate e in assenza di elementi ostativi, in termini positivi, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006)”.
Ovviamente per i minori l’istanza dovrà essere presentata da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
7 Novembre 2024
Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3522, sintomo n.QD3557
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
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