Applicazione disposizione ex art. 60, c. 8, CCNL 16/07/2024 al segretario in convenzione senza indennità di galleggiamento

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
11 Novembre 2024

Al Segretario in convenzione cui non è stata formalmente attribuita l’indennità di galleggiamento, pur riconoscibile, e che tuttavia ha percepito per intero l'indennità di convenzione, deve essere applicata la disposizione di cui all'art. 60, c. 8, CCNL 16/07/2024?

Risposta

L’art. 60, c. 8, CCNL 16.7.2024 dispone:

8. È disapplicato l’art. 107, comma 3 del CCNL 17/12/2020. Gli effetti della presente disapplicazione - ai quali non si applica quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017decorrono dal 31/12/2021.

Il comma disapplicato prevedeva una decurtazione massima su base annua della RMA per i segretari in convenzione così distinta:

- Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;

- Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.

Dal quesito si ricava, invece, che il segretario in oggetto non ha percepito il galleggiamento, mentre gli è stato riconosciuto il valore intero della RMA.

L’art. 41, c. 55, CCNL 16.5.2001 dispone:

5. Gli enti assicurano, altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.”

L’indennità di galleggiamento, perciò, è sempre subordinata alle disponibilità di bilancio dell’ente che la dovrebbe erogare.

Se è questa la motivazione per la quale non è stato attribuito il galleggiamento, il segretario nulla può pretendere a tale titolo.

Se, invece, si tratta di un errore materiale, il segretario ha titolo per richiederne l’erogazione.

In quest’ultimo caso, l’ente dovrebbe calcolare l’importo dovuto come arretrato al netto della decurtazione della RMA non operata.

Tale decurtazione è peraltro disapplicata dal 31.12.2021. Da quella data, perciò, la RMA va erogata senza decurtazioni.

08 novembre 224

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QP7918, sintomo n.QP8011

 

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