Costruzione di nuovi asili nido e fondi per il loro arredamento
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Comunicato del 23 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiFSC Trasporti e Asili nido: Per il 2022 e 2023 sono state inviate entro il 31/5 le schede di monitoraggio e rendiconto dichiarando di non aver speso le quote per mancanza di richieste trasporto/rette asili nido. Pertanto non sono stati raggiunti gli obiettivi. Secondo la L. di Bilancio 2024 le somme restano disponibili e potranno essere utilizzate fino al 2027. Si possono utilizzare congiuntamente le quote 2022 e 2023 per raggiungere gli obiettivi del 2024? I residui restano senza vincolo di destinazione?
L'articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), come modificato dall’articolo 1, comma 792, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), prevedeva espressamente che le somme assegnate nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comunale per lo sviluppo e l’incremento dei servizi sociali comunali, dei posti negli asili nido e del trasporto degli alunni disabili risultanti non utilizzate "" … sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 … "".
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2023 la disciplina relativa al mancato utilizzo dei fondi assegnati (che ne prevedeva la restituzione allo Stato), è stata completamente rivista e modificata con la legge di bilancio del 2024 (legge n. 213/2023) il cui articolo 1 prevede al comma 500 che le suddette somme non utilizzate relative agli anni 2021 e successivi “” … restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie “”.
Per l’attuazione di detta nuova disciplina è stato poi emanato da parte del Ministro per l’interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il DM 6 giugno 2024, il quale precisa che le somme non utilizzate destinate agli asili nido e al trasporto alunni con disabilità potranno essere utilizzate fino al 2027 e quelle per lo sviluppo dei servizi sociali fino al 2030 (articolo 4 del DM).
Trattandosi di entrate a destinazione vincolata, le somme non utilizzate sono confluite nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione (articolo 187, comma 3-ter, lettera a, del TUEL), avanzo che quindi potrà essere applicato al bilancio per finanziare le medesime finalità originarie al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEP assegnati (articolo 7 del DM). Tale utilizzo dovrà comunque assicurare il rispetto dei vincoli di destinazione relativi alle somme assegnate e non utilizzate, in quanto i vincoli non vengono meno per effetto della chiusura dell'esercizio, ma continua a sussistere a carico dell'importo accertato ma non impegnato nell'esercizio stesso anche dopo tale chiusura.
11 novembre 2024
Dott. Ennio Braccioni
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