Quantiificazione spesa personale
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi intende assumere un dipendente a tempo indeterminato dal 2025 per 30 ore sett. (bando concorso già pubblicato).
La capacità assunzionale ex D.M. 17.3.2020 è sufficiente e l'Ente è virtuoso.
Con questa assunzione però si supera la media spese 2011/2013 (un dipendente era in convenzione al 50% in quegli anni).
Ai sensi dell'art. 7, c. 1, D.M. 17.3.2020, la maggiore spesa per assunzioni non rileva ai fini del rispetto del limite art. 1 comma 557 L. 296/2006.
E' possibile assegnare P.E.O. per il 2024?
La normativa vigente, come lo stesso quesito attesta, consente agli enti virtuosi ai sensi del D.M. 17.3.2020 di assumere personale anche in deroga al limite di spesa triennio 2011-2013 come fissato dall’art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006.
Ciò significa che, ai fini del rispetto della media del triennio, dalla spesa di personale per il 2025 si devono comunque detrarre le assunzioni avvenute dal mese di aprile 2020 (al netto di eventuali cessazioni).
Per quanto riguarda la possibilità di attribuire al personale dipendente un differenziale stipendiale con decorrenza 1.1.2024, tale facoltà è innanzitutto subordinata alla disponibilità di spazi assunzionali.
Si intende dire che se la spesa di personale per il 2023 è 1.000 e i nuovi spazi assunzionali 2024 ammontano a 100, nei 1.100 totali devono essere comprese le spese consolidate, le eventuali nuove assunzioni del 2024 e i differenziali stipendiali da attribuire dal 1.1.2024.
Una volta verificata tale condizione, l’ente deve accertarsi poi della sufficiente disponibilità di bilancio e prevedere il relativo stanziamento in sede di contrattazione decentrata.
13 novembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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