Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiMutuo flessibile registrato in contabilità:
- accertato ed incassato al tit. 6 per 1.800.000 con conseguente impegno e pagamento al tit. 3 per versamenti depositi bancari per 1.800.000;
- accertato a titolo 5 per 1.800.000 e parzialmente incassato e impegnato al titolo 2 per 1.800.000.
Ora mi trovo nella condizione che lo Stato autofinanzia parte il mutuo per 408.000 euro, dovendo quindi ridurre il mutuo e di conseguenza anche i depositi bancari. Contabilmente come si effettua la riduzione del deposito?
La contabilizzazione riportata nel quesito non appare corretta: la duplice registrazione contabile (impegno al titolo 3 della spesa e accertamento al titolo 5 dell’entrata) è prevista dal paragrafo 3.18 del principio contabile applicato n. 4/2, nonché dall’esempio n. 8 allegato al medesimo principio, ma riguarda i mutui ordinari della Cassa DD.PP., per i quali l’istituto mutuante mette a disposizione dell’Ente, mediante versamento in un conto corrente intestato all’Ente stesso, il complessivo importo del mutuo. Tale modalità non è invece prevista per le aperture di credito (alle quali è assimilabile il prestito flessibile), per le quali valgono le diverse regole esposte al paragrafo 3.19 del principio contabile applicato n. 4/2 e dettagliate negli esempi n. 9/a e n. 9/b allegati al medesimo principio, secondo cui l’accertamento del prestito va disposto sulla base degli effettivi utilizzi dell’apertura di credito (erogato), utilizzi che sono effettuati sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell’esercizio: in tali casi l’accertamento va registrato al titolo 6 dell’entrata (voce E.6.03.01.04.003 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA), mentre il suo rimborso va registrato per pari importo al titolo 4 della spesa (voce U.4.03.01.04.004 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro) senza effettuare la duplice registrazione contabile sopra ricordata.
Pertanto le registrazioni precedentemente effettuate per accertamento e impegno andranno annullate, per essere sostituite dalle analoghe registrazioni da effettuare nei termini sopra indicati (al titolo 6 dell’entrata e al titolo 4 della spesa); relativamente agli ordinativi già emessi si ritiene che debba operarsi nel modo seguente:
- i due ordinativi di 1.800.000 euro (reversale del titolo 6 e mandato del titolo 3), essendo già stati estinti da parte del Tesoriere, non possono essere annullati, ma dovranno essere “spostati” su altri capitoli, utilizzando la procedura di “sostituzione” degli ordinativi (procedura che permette di sostituire un ordinativo che si trova nello stato di “eseguito” [e cioè già pagato da parte del Tesoriere: c.d. OPI sostituito] con uno o più ordinativi che avranno ovviamente una numerazione diversa, ma che fin dal momento della emissione risulteranno già eseguiti [c.d. OPI sostitutivi]: tali nuovi ordinativi manterranno inalterata le quietanze/bollette originali e conterranno le stesse informazioni presenti nei precedenti OPI da sostituire, tranne che i codici di riferimento al bilancio e la codifica SIOPE.
Nello specifico si ritiene che detti nuovi ordinativi “sostitutivi” vadano registrati tra le partite di giro rispettivamente sul conto dell’entrata E.9.01.99.06.001 e nel corrispondente conto di spesa U.7.01.99.06.001: né la reversale né il mandato di pagamento dovranno però riportare l’indicazione prevista per le movimentazioni dei fondi vincolati rispettivamente dall’art. 180, comma 3, lettera d), e dall’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, trattandosi di operazioni di mera regolarizzazione contabile;
- anche la reversale già riscossa con imputazione al titolo 5 andrà “spostata”, in questo caso al titolo 6 dell’entrata a fronte del nuovo accertamento di pari importo imputato al conto E.6.03.01.04.003.
12 novembre 2024
Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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