Spese di personale a carico Ente, che recede da Unione di Comuni, e poi sottoscrive con la stessa convenzione per svolgimento servizi associati

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
14 Novembre 2024

L’Ente ha fatto parte di un’Unione di Comuni, l’Ente ha esercitato facoltà di recesso e in seguito ha sottoscritto con la stessa Unione convenzioni per svolgimento servizi associati, e l’Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai comuni associati o dall’Ente.

Si chiede se all’Ente non associato vanno imputate quote di spese di personale dell'Unione da considerare nei tetti di spesa e nei vincoli assunzionali.

Risposta

Dal quesito emerge che il comune non fa parte dell’Unione e che con la Unione ha in essere una convenzione per la gestione di servizi associati.

La convenzione è lo strumento attraverso il quale il comune e l’unione devono regolare i reciproci rapporti anche in ordine alla gestione del personale e all’imputazione delle spese di gestione del servizio associato.

Il personale assegnato dal Comune all’Unione è funzionale alla gestione associata di un servizio che viene svolto anche nell’interesse del comune nei cui ruoli si colloca il personale assegnato.

Quindi è possibile che la convenzione stabilisca che il comune debba assegnare del personale all’Unione con la specifica finalità di gestione di un servizio in convenzione; questa spesa di personale, in assenza di altre indicazioni, non può che essere posta a carico dell’ente nei cui ruoli è incardinato il personale assegnato all’Unione.

L’art. 23 CCNL 16.11.2022 stabilisce che “La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”; si tratta di una modalità utilizzabile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

La convenzione deve quindi disciplinare solo gli oneri riguardanti le spese di personale afferenti alla gestione del servizio in convenzione, mentre non possono essere imputati al comune che non fa parte dell’Unione spese riguardanti servizi che non sono oggetto della convenzione.

12 novembre 2024

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

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