Membro di commissione concorso con partita IVA e eventuale fattura per compenso
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente dell’Ente, titolare di posizione organizzativa, è risultato vincitore di una procedura art. 110, comma 1, TUEL presso un comune limitrofo. L'ente intende rilasciare al dipendente il nulla-osta condizionato alla copertura del posto e bandire a sua volta una procedura art. 110, comma 1. Si chiede se il dipendente, ancora in servizio, possa partecipare alla selezione bandita dal suo ente e qualora vincitore possa essere inquadrato come 110 (il posto è sempre lo stesso).
L’art. 65, D.P.R. n. 3/1957 dispone:
“Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale. L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego”.
Inoltre, l’art. 19, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 dispone, in relazione agli incarichi dirigenziali:
“Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.”
Gli incarichi ex art. 110 TUEL rientrano nella complessiva fattispecie del citato art. 19.
Ne segue che concedere l’aspettativa a un proprio dipendente a tempo indeterminato per affidargli un incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL è possibile se quest’ultimo incarico sia conferito, fornendone esplicita motivazione, a un soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale:
- che abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali,
oppure
- che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
oppure
- che provenga dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
L’incarico dirigenziale ex art. 110 può superare il divieto di cumulo di impieghi solo se è applicabile anche l’art. 19, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001.
In caso contrario (puro incarico di funzioni apicali ex art. 110), il divieto opera automaticamente.
14 novembre 2024
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