Tassazione passi carrabili di una lottizzazione che danno accesso ad un area edificabile

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
19 Novembre 2024

E' corretto tassare i passi carrabili di una lottizzazione che danno accesso ad un area edificabile e non ad una abitazione? Non è stata rilasciata una concessione ad hoc in quanto i passi carrabili furono autorizzati con la realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano attuativo (c'é il parere favorevole del comandante della Polizia Municipale). Trattasi comunque di modifica del piano stradale, anche se realizzata su richiesta del comune, che facilita l'accesso alla proprietà privata.

Risposta

Per quanto riguarda la TOSAP in vigore sino al 31.12.2020, si ricorda preliminarmente che per legge e precisamente per l’art. 44, c, 4, D.Lvo n. 507/1993Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata”; se ne ricava che è indifferente che si tratti di abitazione piuttosto che di area edificabile purchè siano di proprietà privata.

La suindicata interpretazione è confermata dall’art 3 del Codice della strada che definisce il passo semplicemente come l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

 

La legge sulla TOSAP poi disciplina espressamente l’ipotesi in cui il passo carrabile sia stato richiesto da un ente pubblico. Il comma 6 dell’art. 44 già sopra menzionato dispone che “Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento”.

In aggiunta il comma 10 precisa che “La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto”.

Il comma 11 fa infine salva la possibilità per i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, ad ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. E’ previsto che la messa in pristino dell'assetto stradale sia effettuata a spese del richiedente.

Diversamente la disciplina del CUP è rimessa alla discrezionalità del singolo Comune che ben potrebbe nel proprio regolamento prevedere delle ipotesi di esenzione per i passi carrabili, o, quanto meno, per alcuni di essi (oltre all’ipotesi di esenzione prevista per legge, dall’art. 1, c. 833, lett. r), legge n. 160/019, per passi carrabili, rampe e simili per i portatori di handicap).

15 novembre 2024                                                                                                          

 Avv. Lorella Martini

 

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