Estumulazione e cremazione in caso di impedimento, incapacità, assenza o irreperibilità degli eredi del defunto

Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali

Quesiti
di Capezzali Lorella
19 Novembre 2024

Visto il termine di una concessione di loculi gli intestatari della stessa vorrebbero estumulare le salme e provvedere alla cremazione dei resti mortali. Si pongo due problemi. L'erede di una delle salme è molto malato e non riesce a comunicare con l'esterno, ma non ha né amministratore di sostegno né interdizione. La seconda salma da cremare apparentemente non ha eredi in vita, gli intestatari della concessione sono i figli della nipote (figli di sorella) della moglie. Si chiede se sia possibile procedere.

Risposta

La cremazione dei resti mortali è consentita secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 1 lettera g) della Legge 130/2001, in combinato disposto con il contenuto esplicativo delle circolari del Ministero della sanità n. 24/1993 e n. 10/1998, in base ai quali è richiesto l’assenso degli aventi titolo e non la manifestazione di volontà e non è necessaria la produzione di certificato necroscopico o nulla osta della Procura che escludano il sospetto di reato.

La dichiarazione di assenso può essere resa anche mediante DSAN ai sensi del combinato disposto dell’art. 47 e 4 del DPR 445/2000 ed in caso di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

L’impedimento non può riguardare la capacità di intendere e di volere del dichiarante nel qual caso i familiari potranno ricorrere al giudice tutelare che, in base al disposto dell’art. 700 del codice di procedura civile, disponga, con provvedimento d’urgenza, rispetto alla dichiarazione di assenso alla cremazione.

Per autorizzare la cremazione di resti mortali in caso di loro irreperibilità degli aventi titolo a dichiarare l’assenso alla stessa pratica funeraria, l’art. 3, comma 1, lettera g) in combinato disposto con l’art. 3 DPR 254/2003 e della Circolare del Ministero della Sanità m. 10 del 31.07.1998, prevede la possibilità di procedere mediante avviso pubblico.

La sentenza cassazionista n. 370/2023 afferma che gli avvisi pubblici non si sostituiscono alla possibilità di ricercare e quindi trovare aventi titolo alla dichiarazione di assenso alla cremazione dei resti mortali dei defunti esumati o estumulati.

L’USC dovrà comunque procedere, nella fase endoprocedimentale rispetto alle operazioni tanatologiche, ad effettuare operazioni di ricerca dei parenti dei defunti e, ove presenti, gli stessi devono essere oggetto di apposito avviso personale perché l’avviso pubblico non è sufficiente ad informare e reperire il consenso richiesto.

Una volta concluso il procedimento di ricerca aventi titolo senza risultati e spirati i termini dell’avviso senza che alcun avente titolo si sia presentato, sarà possibile dichiarare l’irreperibilità e quindi procedere con la cremazione dei deceduti per i quali non si sono reperiti parenti.

Si ritiene che il disinteresse non equivalga ad irreperibilità, quindi se esistono parenti disinteressati, gli stessi, se non concedono assenso alla cremazione, non consentono di procedere d’ufficio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g) della L. 130/2001.

18 Novembre 2024

Dott.ssa Lorella Capezzali

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3540, sintomo n.QD3575

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