Trattamento economico reperibilità in giorno feriale (ponte) chiusura uffici
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente ha impugnato l'ordinanza emessa dal GIP con cui è stata disposta la misura interdittiva sospensione da pubblico ufficio per la durata di un anno, il Tribunale ha poi revocato la misura interdittiva, si chiede se il dipendente può ottenere il rimborso degli stipendi non percepiti durante il periodo di sospensione, visto che in tale lasso temporale (tre mesi) il dipendente ha percepito un'indennità pari al 50% dello stipendio.
La misura restrittiva della sospensione dal servizio è stata emessa dal GIP, dunque, il dipendente è sottoposto anche a un procedimento penale.
A tale proposito, l’art. 61, c. 7, CCNL 21 maggio 2018 dispone innanzitutto:
“7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.”
Il successivo comma 8 precisa:
“8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 62, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.”
Dunque, il conguaglio delle somme non percepite avviene in caso di “sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga”.
Anche il comma 9 prevede il conguaglio in oggetto, qualora la sentenza comporti una condanna penale e il successivo procedimento disciplinare non comporti il licenziamento del dipendente:
“9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato."
18 novembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7953, sintomo n. QP8046
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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