Risorse da destinare al fondo straordinario, in Ente in cui era inesistente

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
21 Novembre 2024

Visto che il fondo di contrattazione decentrata e il fondo dello straordinario erano inesistenti a seguito di una analisi dal 1995 al 2023, si è costituito dal 2023 per complessivi euro 47.000 di cui solo 16.000 di parte libera, si chiede se è possibile sbloccare altri 10.000 e ricostituire ad oggi il fondo dello straordinario.

Risposta

Per quanto riguarda l’entità del fondo per il lavoro straordinario l'articolo 14 del CCNL 1.4.1999 è tutt’ora vigente in quanto non espressamente disapplicato o modificato dal CCNL funzioni locali 16.11.2018. L’Aran in più occasioni ha precisato che l'importo del fondo dello straordinario non può essere incrementato se non in presenza di specifiche disposizioni di legge, per consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali. Infine, va precisato che la possibilità di travaso di risorse è unidirezionale, cioè dallo straordinario al fondo risorse decentrate.

Questi orientamenti sono nel solco di una ormai pluriennale indicazione proveniente dalle disposizioni contrattuali che penalizza il lavoro straordinario rispetto ad altre forme di incentivazioni e di leve per la gestione del personale. In sostanza la logica che presiede a questa indicazione è connaturata all’esigenza di puntare sulla qualità della prestazione piuttosto che sulla quantità e, anche quando i progetti di potenziamento dei servizi, si sviluppano con un maggior carico di lavoro, la loro remunerazione deve essere legata ai miglioramenti qualitativi generati per la comunità.

Il “disvalore” che accompagna le risorse destinate al lavoro straordinario determina che gli incrementi contrattuali generati dai Ccnl non abilitano ad un adeguamento del fondo del lavoro straordinario che, pertanto, considerato che aumenta il valore orario della prestazione di lavoro straordinario, diminuisce in termini di ore di lavoro remunerabili.

Il fondo per il lavoro straordinario è suscettibile nel tempo di diminuzione irreversibile del valore complessivo, o di aumenti specifici variabili, derivanti dalla necessità di fronteggiare eventi eccezionali o per la “tutela di particolari attività, ed in particolari quelle elettorali”, quest’ultime, peraltro, finanziate solo sulla base di specifiche disposizioni di legge e contrattuali.

Questa perimetrazione, che non consente di attivare incrementi autonomi (in via ordinaria o straordinaria) per far fronte alle particolari esigenze degli enti, è espressione della volontà delle parti del CCNL di ridurre progressivamente le risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e di valorizzare le altre forme di trattamento accessorio (poi confluite nei fondi unici) legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti.

Inoltre, non è possibile invocare l’equilibrio tra le diverse componenti del trattamento accessorio, nell’ambito del vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del DLgs. n.75/2017, tra cui certamente rientra anche il fondo per il lavoro straordinario. Nell’attuale assetto contrattuale, come si è visto, sono presenti regole che definiscono in modo preciso come deve essere determinato il valore complessivo delle risorse destinabili al lavoro straordinario, ma non vi sono regole che consentono, nell’ambito del limite complessivo, di riequilibrare le risorse tra i vari “contenitori” del salario accessorio in modo da mantenere invariata nel tempo la proporzione tra i diversi fondi e, quindi, non sono previsti criteri omogenei di riferimento per assicurare l’uniforme trattamento rispetto al comune vincolo di spesa posto da norme di coordinamento della finanza pubblica.

Sulla base di queste premesse si deve concludere, rispetto al quesito posto, che non sia possibile prevedere risorse da destinare al lavoro straordinario.

19 novembre 2024

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7959, sintomo n. QP8052

 

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