I nuovi adempimenti della polizia giudiziaria previsti dal D.L. 131/2024

Importanti modifiche al codice di rito penale

Servizi Comunali Polizia giudiziaria
di Piccioni Fabio
20 Novembre 2024

 

Il D.L. 16/9/2024 n. 131, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è stato convertito con modificazioni dalla L. 14/11/2024 n. 166, entrata in vigore il giorno dopo.

L’art. 3 - nel prevedere disposizioni dirette a sanare la procedura d'infrazione n. 2023/2006, per il mancato adeguamento della normativa italiana alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - reca importanti modifiche al codice di rito penale, che specificano nuovi adempimenti della polizia giudiziaria.

 

La novella recata alla lettera f) del comma 1 dell’art. 293 c.p.p. prevede che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare deve consegnare all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa, tra l’altro, del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso - non solo - a un familiare - ma anche - ad altra persona di fiducia. Trattasi di facoltà già riconosciuta ai detenuti e agli internati che facciano ingresso in un istituto penitenziario dall’art. 62 D.P.R. 30/6/2000 n. 230, recante Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

Si ricorda che l’art. 293 c. 1 in commento è già stato, di recente, oggetto di modifiche a opera del D.Lgs. 10/10/2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia), che ha aggiunto la lett. i-bis), concernente l’obbligo dell’informativa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia ripartiva.


In modo analogo, la modifica recata alla lettera f) del comma 1 dell’art. 386 c.p.p. prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito le misure precautelari dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato di delitto, o hanno avuto in consegna l'arrestato, devono consegnare all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano, tra l’altro, del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso - non solo - a un familiare - ma anche - ad altra persona di fiducia.

Anche l’art. 386 c. 1 è stato oggetto di modifiche a opera del D.Lgs. 150/2022, che ha aggiunto la lett. i-bis), concernente l’obbligo dell’informativa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia ripartiva.


Conseguentemente, la novella recata all’art. 387 c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo - non solo - ai familiari dell'arrestato o del fermato - ma anche - ad altra persona da essi indicata.

  
Infine, la modifica recata al comma 5 dell’art. 350 c.p.p. limita la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, di assumere, anche senza la presenza del difensore, notizie e indicazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata - non più utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini, ma solo - quando ciò è imposto

  • dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, 
  • oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini.

Resta, comunque, fermo il divieto di ogni documentazione e utilizzazione delle notizie e delle dichiarazioni assunte senza l’assistenza del difensore, stabilito dal successivo comma 6.

Si ricorda che l’art. 350 in commento è già stato oggetto di modifiche a opera della riforma Cartabia, che ha aggiunto il comma 4-bis, a tenore del quale il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento a distanza dell’atto di assunzione delle sommarie informazioni dall’indagato, quando questi e il difensore vi consentano.


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