Si rammenta innanzitutto che l’ordinanza della Cassazione citata nel quesito (relativa a un ricorso relativo a lavoratori del settore privato), nel richiamare la giurisprudenza comunitaria, rileva:
“la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l’espressione <<ferie annuali retribuite>> contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <<deve essere mantenuta>> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri)."
Ora, l’art. 38, c. 1, CCNL 16.11.2022 dispone:
“18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74.”
La lettera c) appena citata prevede che la retribuzione individuale mensile sia:
“costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile”.
In tale nozione non è compreso il buono pasto, il quale peraltro può essere introdotto dall’ente locale “compatibilmente con le risorse disponibili”.
Il buono pasto cioè non è, negli enti locali, un elemento della retribuzione.
Inoltre, il CCNL prescrive, in relazione al buono pasto, che “è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante”.
Per il comparto Funzioni locali resta dunque applicabile la disposizione che il buono è erogato ai "dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti”.
25 novembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7979, sintomo n. QP8072