L'installazione di fototrappole su una strada rurale per monitorare il passaggio di veicoli e accertare eventuali danneggiamenti è un'operazione che deve essere valutata con attenzione, tenendo conto della normativa vigente e delle implicazioni che potrebbero conseguire.
L'installazione di dispositivi di videosorveglianza, comprese le fototrappole, è soggetta alle normative sulla privacy, in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e alle leggi nazionali (come il Codice della Privacy in Italia). È prioritario, quindi, assicurarsi che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità con queste normative.
La videosorveglianza deve, inoltre, avere una finalità legittima e specifica. In tal caso, la finalità è il monitoraggio del traffico e la verifica di eventuali danneggiamenti. È importante documentare e giustificare questa necessità in quanto il solo rilevamento del traffico non appare giustificare le possibili e successive sanzioni. Il Codice della strada, al riguardo, elenca tassativamente le ipotesi in cui si possono utilizzare dispositivi automatici per rilevare infrazioni.
Si specifica che l’uso delle fototrappole non sarebbe prevista dalla legge generale in materia di accertamento delle sanzioni amministrative (legge n. 689/81), che consente di usare strumenti tecnici ma sempre e comunque in presenza degli agenti, né dal Codice della strada, che prevede l’uso di apparecchiature appositamente omologate e previa segnalazione della presenza delle stesse.
Ritornando al rispetto della normativa sulla privacy, potrebbe essere richiesta una valutazione di impatto sulla privacy (DPIA) se il trattamento dei dati è considerato ad alto rischio. La valutazione di impatto sulla protezione (art. 35 G.D.P.R.) è un documento di valutazione preventiva dei rischi derivanti dal trattamento dei dati che si intende effettuare.
Viene richiesto agli enti l’obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Tale adempimento è richiesto quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si pensi, ad esempio, ai dati ottenuti dalla sorveglianza di zone accessibili al pubblico.
La valutazione d’impatto preventiva è prevista se il trattamento, quando preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per le persone fisiche. Può essere il caso, ad esempio, dei sistemi integrati, sia pubblici che privati, che collegano telecamere tra soggetti diversi nonché dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e eventualmente registrarli (Cfr. Garante privacy– FAQ Videosorveglianza 5 dicembre 2020).
È necessario, poi, informare i soggetti interessati della presenza delle fototrappole. Questo può essere fatto tramite segnali informativi che indicano la presenza di sistemi di videosorveglianza.
Secondo il Garante per la privacy i Comuni possono utilizzare telecamere per controllare, in generale, depositi incontrollati di rifiuti ed ecopiazzole per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti sversati e l’orario di deposito solo se non risulta possibile o si riveli inefficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.
In tal caso, l’informativa agli interessati può essere fornita mediante affissione di cartelli informativi nei punti e nelle aree in cui si svolge la videosorveglianza, che contengano anche indicazioni su come e dove reperire un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento. Non è invece previsto o consentito che tale monitoraggio sia posto in essere da soggetti privati (cfr. Garante privacy–FAQ Videosorveglianza 5 dicembre 2020).
Le informazioni del primo livello, segnale di avvertimento, dovrebbero in genere trasmettere le informazioni più importanti, ad esempio i dettagli delle finalità del trattamento, l'identità del responsabile del trattamento e l'esistenza dei diritti dell'interessato, insieme alle informazioni sui maggiori impatti del trattamento. Ciò può includere, ad esempio, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.
Inoltre, non potendo tutte le informazioni elencate agli artt. 13 e 14 Reg. U.E. 2016/679 essere contenute in un cartello, dovrà essere indicato un modo semplice e diretto affinché gli interessati possano reperire le informazioni prescritte (numero telefonico, sito web, indirizzo dell’ente che ha posizionato la fototrappola, etc.)
In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.
Come stabilito dall'articolo 32, paragrafo 1, RDPP, il trattamento dei dati personali durante la videosorveglianza non solo deve essere legalmente consentito, ma i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento devono anche proteggerli adeguatamente. Le misure organizzative e tecniche attuate devono essere proporzionate ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, derivanti da distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati di videosorveglianza. Ai sensi degli articoli 24 e 25 del GDPR, i responsabili del trattamento devono attuare misure tecniche e organizzative anche al fine di salvaguardare tutti i principi di protezione dei dati durante il trattamento e stabilire i mezzi per l'esercizio dei diritti degli interessati, come definiti negli articoli 15-22 del GDPR.
Inoltre, se la strada rurale è di proprietà pubblica sarà necessario richiedere o provvedere all'autorizzazione all'ente competente.
Infine, è importante considerare anche gli aspetti tecnici dell'installazione, come la scelta dei punti di installazione, la visibilità delle fototrappole, la qualità delle immagini e la durata della registrazione.
25 novembre 2024
Avv. Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3256, sintomo n. QS3325