In relazione alla possibilità di sottoscrivere una convenzione o un accordo con un ente confinante (Ente B) riguardo alla manutenzione di una strada di cui è proprietario, anche se questa strada è attualmente utilizzata principalmente da una società situata nel territorio del Comune A, si ravvisano diversi profili da prendere in considerazione.
Occorre affermare con chiarezza che la tipicità di siffatti doveri di manutenzione connessi alla titolarità della proprietà delle strade in capo agli enti locali trova oggi una sua compiuta regolamentazione nel D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), in particolare (ma non solo) nell’art. 14.
Si chiarisce che in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Da tale principio, discende la sussistenza della responsabilità dell'ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza (cfr. Tribunale Benevento sez. II, 26/05/2022, n.1279, Cass. 23562/2011, Cass. 15302/2013).
Ove ritenuto necessario, potrebbe essere utile coinvolgere anche enti superiori (ad esempio, la Provincia o la Regione) o altri soggetti che possano facilitare la discussione e l'accordo tra i due comuni. Al riguardo, si ricordi che restano di competenza provinciale le strade che attraversano i centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, per cui l’onere della gestione e manutenzione resta alla Provincia, diversamente da quelli con popolazione superiore che rientrano, appunto, nella viabilità comunale (cfr. Tribunale di Benevento, sentenza 8 .09.2010 n. 1473).
Deve, poi, osservarsi che non è il mero interesse del privato alla manutenzione delle strade ad essere meritevole di tutela, in quanto come rilevato dal Consiglio di Stato: “l’interesse di ogni cittadino a che gli enti territoriali provvedano alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici (e, tra essi, le strade) non è tutelabile in via amministrativa, né giurisdizionale, trattandosi di un mero dovere imposto in capo alla P.A. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata. Non si è, pertanto, in presenza di interesse legittimo differenziale perché, semmai, si è al cospetto di interesse semplice e di fatto, rientrante nell’area del giuridicamente irrilevante. Ne consegue che il privato, non avrebbe, allora, accesso ad una tutela giurisdizionale davanti al G.A. in sede di giudizio di legittimità, perché portatore di un interesse non personale, differenziato, concreto e attuale dall’impugnazione. Di contro, qualora dall’inosservanza dell’obbligo di manutenzione derivi un danno al privato amministrato, sarà possibile adire l’autorità giudiziaria competente, deducendo il rapporto bilaterale instauratosi con l’Amministrazione, la quale a causa della condotta colposamente omissiva ad essa astrattamente attribuibile, sia venuta meno ad un generico dovere di astensione dal ledere la sfera giuridica dei terzi. In tal caso, infatti, l’interesse ad agire che rileva trova scaturigine nella lesione del diritto soggettivo all’integrità patrimoniale, tutelabile davanti al Giudice Ordinario” (cfr. Cons. di Stato, sez. v, 29 novembre 2004, n.7773). Ne consegue che il cittadino non può esigere che la strada sia mantenuta in un modo piuttosto che in un altro. Ciò in quanto sussiste, appunto, un potere discrezionale in capo alla pubblica Amministrazione riguardo alle modalità di custodia delle strade, a fronte del quale pur non essendo configurabile un diritto soggettivo del cittadino alla conservazione delle stesse, sussiste il dovere da parte degli enti pubblici di rispettare il generale principio del neminem laedere, allo scopo di evitare che il potere muti in arbitrio.
26 novembre 2024
Avv. Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3257, sintomo n. QS3327