Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiUn soggetto tenuto al pagamento del canone mercatale, destinatario di accertamento esecutivo per omesso pagamento e tutt'oggi inadempiente, risulta percettore del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) per sisma 2016. Analoga situazione sussiste per altro soggetto in relazione alla TARI.
Si chiede se il Comune può trattenere le somme che sarebbe tenuto a versare al soggetto a titolo di CAS fino a concorrenza dell'importo di cui il Comune è creditore.
La risposta al quesito non può essere netta.
Nel nostro ordinamento l’art. 23, c. 1, D.L.vo n. 472/1997 consente nell’ipotesi in cui al soggetto astrattamente creditore nei confronti della Pubblica Amministrazione sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, o provvedimento di accertamento di maggiori tributi, ancorché non definitivi, la sospensione del pagamento.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede poi che nel momento in cui il provvedimento diventa definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del credito.
E’ vero che la lettera di legge non opera alcuna distinzione tra le diverse tipologie di credito e questo potrebbe far propendere per la soluzione per cui nei casi di cui al quesito il trattenimento delle somme possa trovare una legittimazione normativa.
E’ altrettanto vero però che l’articolo in questione è intitolato “sospensione dei rimborsi e compensazione” e che il citato comma 2 fa espresso riferimento all’ “ufficio competente per il rimborso”.
Ebbene, l’erogazione di un contributo è fattispecie diversa da un rimborso.
Un tanto fa dubitare dell’applicabilità della norma alle ipotesi prospettate in quesito.
26 novembre 2024
Avv. Lorella Martini
Per i clienti Halley: ricorrente n.QT1765, sintomo n.QT1841
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