Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiQuesta Amministrazione ha nominato componenti esterni quali commissari di una gara d’appalto per servizi, stabilendo di corrispondere il compenso per ogni seduta di gara. E’ possibile considerare due sedute nella stessa giornata lavorativa, ancorché separate dalla pausa pranzo? Esiste, in ogni caso, una durata massima delle sedute di gara, utile ai fini della corresponsione del compenso ed è configurabile che all’interno della medesima giornata possano essere contenute due distinte sedute, remunerabili singolarmente?
In mancanza di una preventiva disciplina regolamentare o di un disciplinare riguardante le attività richieste, si ritiene che entrambe le parti (ente e commissari di gara) debbano regolarsi ed agire secondo principi di buona fede e correttezza. In questo senso, appare logico e ragionevole considerare una unica seduta di giornata, anche se articolata in momenti diversi piuttosto che due sedute distinte.
Un utile punto di riferimento può essere il parere che segue:
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Parere del 29 settembre 2004
1 - Appalto-concorso
Per questa tipologia di gara furono espresse dall’Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici puntuali indicazioni circa i compensi spettanti ai componenti delle relative Commissioni, contenute nella nota 31.7.1984 n. 1289/U.L.
I criteri indicati nella citata nota, per quanto consta, sono stati utilmente adottati in via generale nel tempo dalla varie Amministrazioni pubbliche interessate; detti criteri, e le considerazioni a supporto, si ritengono tuttora validi, pur se suscettibili di puntualizzazioni anche in relazione all’avvenuta evoluzione legislativa.
Al riguardo si osserva che dette indicazioni, dovendo ovviamente fare riferimento alla tariffa professionale all’epoca vigente - che prevedeva, per le opere di importo superiore a 5 miliardi di lire, un parametro tariffario costante indipendentemente da detto importo - avevano previsto una differenziazione di trattamento per le opere di importo superiore al citato limite, per attenuare l’anomalia derivante dalla circostanza che il valore di 5 miliardi di lire, certamente eccezionale all’epoca in cui era stato fissato (anno 1958), era ormai frequentemente superato per l’intervenuta inflazione.
Dovendosi ora fare riferimento alla tariffa per attività nel campo dei lavori pubblici (D.M. 4.4.2001), che prevede un parametro tariffario costantemente decrescente all’aumentare dell’importo dell’opera, la citata differenziazione non ha più ragione di essere. Anche il futuro provvedimento che dovrà subentrare al decreto del 4.4.2001, certamente confermerà detto criterio.
La più volte citata indicazione dell’Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici può quindi essere attualizzata come segue.
Compenso da riconoscere a ciascun componente della Commissione:
a. compenso base apri al 5% dell’onorario di progettazione, determinato applicando all’importo del progetto prescelto la percentuale indicata dalla tariffa professionale per i lavori pubblici per la classe dell’opera (tabella A) e con le aliquote della tabella B relative alla progettazione esecutiva;
b. compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre il primo, pari al 5% del compenso base;
c. rimborso forfetario spese varie nella misura del 15% del compenso base;
d. IVA e oneri previdenziali, se dovuti, e rimborso delle eventuali spese di viaggio e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi.
Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso sopra determinato, una maggiorazione del 20%. Il compenso del Segretario della Commissione è ridotto del 20%.
2- Gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Si dà luogo ad una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia per l’aggiudicazione di un pubblico incanto o di una licitazione privata ai sensi del comma 1-ter dell’art. 21 della legge quadro, sia per l’affidamento di concessioni o per servizi di ingegneria. In entrambi i casi l’attività che deve svolgere la Commissione incaricata di scegliere l’offerta economicamente più vantaggiosa è riconducibile a quella che deve svolgere la Commissione incaricata di valutare un appalto-concorso, anche se con impegno ridotto.
Si ritiene, pertanto, che per i compensi potrebbero essere adottati gli stessi criteri indicati per l’appalto-concorso ma con modifiche nell’individuazione del compenso base (lettera a del precedente punto 1).
Nel caso di pubblico incanto o licitazione privata, l’Amministrazione pone a base di gara un progetto esecutivo (o, in caso di appalto integrato, definitivo); la Commissione incaricata della gara non deve valutare progetti nella loro interezza ma soltanto gli aspetti tecnici che sono proposti come migliorie sul progetto predisposto a cura dell’Amministrazione, oltre agli aspetti economici e temporali. Il citato compenso base può essere determinato nella misura del 2% dell’onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara.
Nel caso di concessione, a base di gara vi è, ordinatamente, un progetto preliminare. I concorrenti in genere non presentano, al momento della gara, elaborati progettuali ma forniscono, eventualmente, indicazioni sui criteri che intendono adottare nella successiva progettazione; il compito della Commissione giudicatrice è quindi, per questo aspetto, agevolato; per contro essa deve esaminare e valutare il piano economico che i concorrenti devono presentare a supporto della proposta di costruzione e gestione dell’opera. Si ritiene che il compenso base possa essere determinato nella misura del 3% dell’onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara.
Quest’ultimo criterio potrebbe essere utilmente adottato anche per la valutazione delle proposte di promotori ex art. 37 bis della legge quadro, con riferimento al livello di progetto preliminare.
3 - Concorso di progettazione
in questa tipologia di gara, la Commissione giudicatrice deve esaminare e valutare dei progetti preliminari (ovvero, se richiesto dal bando, progetti definitivi); si ritiene, pertanto, che possono essere adottati gli stessi criteri indicati per l’appalto-concorso (punto 1), con la precisazione che l’aliquota del 5% per l’individuazione del compenso base (lettera a) deve applicarsi all’onorario di progettazione, secondo la tariffa professionale per i lavori pubblici, per il livello e l’importo del progetto preliminare (o definitivo) prescelto.
4 - Concorso di idee
in questo tipo di gara i concorrenti non devono produrre un progetto più o meno definito ma fornire una proposta ideativa, indicata con elaborati in numero contenuto e di livello inferiore a quelli richiesti per un progetto preliminare.
Anche l’indicazione economica non è nota se non con valutazioni di larga massima o come tetto di spesa indicato dall’Amministrazione.
In questo caso, non essendo applicabile il riferimento all’importo del progetto, si può ricorrere ad un compenso a vacazione, sulla base dell’effettivo tempo dedicato all’attività di cui trattasi, desumibile dai verbali delle riunioni della Commissione, oltre al rimborso delle spese documentate.
In alternativa l’Amministrazione, in relazione alla peculiarità ed all’importanza dell’opera da ideare, potrebbe preventivamente fissare un compenso a discrezione per i componenti della Commissione, oltre il rimborso delle spese documentate.
Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici
Nel caso che l’Amministrazione intenda affidare ad una Commissione esterna, attività ordinariamente svolte da propri funzionari (ad esempio: gare al massimo ribasso, sia a corpo che a prezzi unitari, valutazione di offerte anomale, ecc.), si ritiene che, essendo l’impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall’importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell’effettivo impegno temporale profuso.
Dott. Eugenio De Carlo 26/03/2018
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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