Gestione welfare integrativo, in Ente con contrattazione decentrata chiusa, e indicazione buoni cartacei (carburanti) nel cedolino e in CU

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
03 Dicembre 2024

Si pone un quesito relativo al welfare aziendale.

L’Ente sta valutando di erogare ai dipendenti dei buoni cartacei, spendibili come buoni carburante.

L’Ente ha bisogno di capire:

-a livello di contrattazione, la possibilità di erogare tali buoni, entro la fine dell’anno;

-come gestirli a livello di contrattazione;

-se devono essere indicati nei cedolini dei dipendenti e nella cu.

La contrattazione è stata chiusa, e quindi dovrebbe essere riaperta.

Risposta

Il welfare integrativo negli enti locali è disciplinato dall’art. 82, CCNL 16.11.2022.

La norma demanda alla contrattazione decentrata la disciplina della concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti.

Pertanto, se nell’ente, come indicato nel quesito, la contrattazione integrativa 2024 è stata già chiusa, è necessario riattivarla per apportare le modifiche del caso.

Ipotizzando che nei tempi stretti da qui alla fine del 2024 l’ente riesca a stanziare le somme necessarie per erogare i buoni carburante (i quali rientrerebbero nella fattispecie delle “iniziative di sostegno al reddito della famiglia”), si rammenta che, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2024/QMIG, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto: 

"le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali".

- è necessario, perciò, rivedere innanzitutto il contratto decentrato, introducendo uno o più articoli per disciplinare la fattispecie;

- per finanziare la spesa per welfare si utilizzano le risorse stabili o variabili non soggette a limite 2016 già previste nel fondo costituito per il 2024;

- sono inoltre utilizzabili le eventuali economie derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 16, cc. 4 e 5, D.L. n. 98/2011, come previsto dall’art. 82, c. 2, CCNL 16.11.2022;

- il valore dei buoni va indicato nel cedolino paga, ma nel 2024 fino a concorrenza di € 1.000,00 non sono imponibili a fini IRPEF (tetto che sale a € 2.000 se il dipendente ha figli a carico);

- salvo ulteriori deroghe, dal 2025 tale soglia di esenzione rientra nel valore ordinario di € 258,23, prevista dall’art. 51, c. 3, TUIR;

- di conseguenza, entro quei valori, i buoni in questione non sono soggetti a contributi previdenziali e assistenziali;

- nella certificazione unica, la fattispecie dei buoni carburante rientra in quella generica dei fringe benefit, così andrà compilato il campo 474 “Erogazioni in natura”. A tale proposito, come indicato nelle istruzioni alla compilazione della CU, “Relativamente ai punti 1, 2 e 4, nei campi 474 e 475 deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare. Se l’importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d’imposta rispettivamente a euro 258,23 e a euro 3.000,00, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."

28 novembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7991, sintomo n. QP8083

 

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