Regolarizzazione postuma degli abusi edilizi e applicazione del d.l. 69/2024 c.d."salva casa"
Consiglio di Stato, Sezione II - Sentenza 19 febbraio 2025, n. 1394
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiCondono edilizio presentato ai sensi della Legge Regione Toscana n.53/2004. L'unità immobiliare oggetto di Condono risulta sottoposta a vincolo paesaggistico per Decreto del 1972, le opere realizzate in assenza di titolo risultano incremento di volume con cambio di destinazione d'uso da autorimessa a vano abitabile in deroga ai requisiti igienico sanitari.
Il tecnico ha dichiarato come tipologia di abuso la 03 e come anno di ultimazione lavori il 2001. Il Condono è rilasciabile in Toscana?
Siamo dinanzi ad un immobile realizzato e completato dopo l’apposizione del vincolo.
La L.R. 53/2004, articolo 2, comma 5, letteralmente recita:
“5. Non sono inoltre in alcun caso ammessi a sanatoria:
a) le opere abusive in contrasto con i vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali ed istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, e che non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;”
La Circolare illustrativa della LR 20 ottobre 2004, n. 53, recante "Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria" del 15/11/2004, recita:
“7. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) della legge regionale 53/2004, non sono sanabili le opere che risultano in contrasto con il vincolo, e che non risultano conformi agli strumenti urbanistici comunali.
Fatte salve tutte le altre limitazioni stabilite dalla legge, se non c'è contrasto con il contenuto, anche procedurale, del vincolo (quando non sia prescritta cioè la valutazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo) sono infatti sanabili, le opere e gli interventi anche non conformi agli strumenti urbanistici comunali. In questo caso non si applica la limitazione dell'articolo 2, comma 5 lettera a) della legge regionale 53/2004.
Quando invece le opere e gli interventi incidono anche potenzialmente sul bene oggetto di tutela sono sanabili soltanto se, previa valutazione della competente autorità preposta alla tutela del vincolo, risultino compatibili con tale tutela e siano contemporaneamente conformi agli strumenti urbanistici comunali. In questo caso quindi si applica la limitazione dell'articolo 2, comma 5 lettera a) della legge regionale 53/2004 ed è necessario che siano verificate entrambe le condizioni: parere favorevole e conformità agli strumenti urbanistici alla data di presentazione della domanda.”
L’intervento comporta incremento di volume: conseguentemente, il condono può essere rilasciato solo “previa valutazione della competente autorità preposta alla tutela del vincolo”. Tale valutazione, quindi, è il primo step da superare.
Se la valutazione è positiva, bisogna superare il secondo step, ossia la conformità alle norme urbanistiche applicabili (in particolare, per il cambio di destinazione d’uso).
Se entrambi gli step, contemporaneamente, sono superati, allora il condono può essere concesso; diversamente, è sufficiente che uno solo dei due step non sia superato per negare il condono.
29 novembre 2024
Avv. Mario Petrulli
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